Sulla nuova normativa in gestazione da parte della Regione Veneto in materia di programmazione commerciale avevamo pubblicato un articolo in data 15 ottobre 2012 in questa sezione del sito “News/Normativa” contenente un’ampia sintesi del progetto approvato dalla Giunta regionale, che ne poneva in rilievo i molti aspetti innovativi sia sul piano formale della scrittura che sul piano sostanziale dei contenuti. Con l’approvazione della L.R. n. 50 del 28 dicembre 2012 quel disegno di legge(avente per titolo “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”) è stato tradotto in legge da parte del Consiglio regionale senza particolari modifiche. Ora si attende il varo, entro 4 mesi, del Regolamento di attuazione della legge, che dovrà contenere i criteri per l’individuazione da parte degli strumenti urbanistici delle aree idonee all’insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore ai 1.500 mq. e delle grandi strutture di vendita, le modalità per la valutazione integrata degli impatti e l’individuazione delle misure compensative e di mitigazione atte a rendere sostenibili gli insediamenti commerciali, la definizione degli ambiti territoriali destinati ad ospitare gli insediamenti commerciali di rilevanza regionale ( le grandi strutture di vendita con oltre 15.000 mq.) e gli altri indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale veneto. Di grande interesse la norma contenuta nell’art. 19, comma 4, che dispone che all’interno dei centri storici l’autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita è rilasciata non più tramite la Conferenza di servizi (composta dai rappresentanti di Regione, Provincia e Comune), ma direttamente dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) secondo le modalità previste per le medie strutture di vendita, che prevedono tra l’altro una regolamentazione da parte del Comune in cui sia prescritto che la conclusione del procedimento di rilascio o meno dell’autorizzazione deve avvenire entro il termine di 60 giorni. In questo modo si intende favorire la realizzazione in centro città di grandi strutture di vendita specializzate ( articolate normalmente su più livelli) che fungano da attrattori per la rivitalizzazione sul piano commerciale dei centri storici. Altra norma di immediato interesse è quella contenuta nell’art. 28, comma 4. Trattasi di una norma transitoria che prevede che le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali già autorizzati alla data di entrata in vigore della legge possano essere ampliati in misura non superiore al 20% della superficie autorizzata ( e comunque nel limite massimo di 2.500 mq di superficie di vendita), nel rispetto dello strumento urbanistico vigente e della normativa in materia ambientale, edilizia e viabilistica prevista dalla L.R. n. 15/2004 (cioè la precedente legge regionale sul commercio). Tale facoltà va esercitata entro 60 giorni a partire dal 1° gennaio 2013, con l’impegno ad iniziare i lavori entro e non oltre 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione. Trattasi di una norma di incentivazione particolarmente valida in un momento in cui il settore dell’immobiliare commerciale è pressoché fermo. Per gli altri aspetti di questa legge regionale si rinvia al citato articolo del 15.10.2012. (o.z.) N.B. Il testo del provvedimento è consultabile nella sezione Monitor/Area giuridica/Normativa regionale/Regione Veneto/Commercio al dettaglio in sede fissa.