Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali ha emanato in data 10 ottobre 2012 una Direttiva in materia di commercio ambulante nei centri storici che sta suscitando molto interesse. Rilevata la sempre piu’ intensa attenzione da parte dei media per la questione della compatibilita’ tra le attivita’ commerciali all’aperto e ambulanti e le esigenze di tutela e di adeguata qualita’ della valorizzazione del patrimonio culturale, nonché la crescente preoccupazione che l’esercizio diffuso e talora incontrollato di attivita’ commerciali, nell’ambito di aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, specie in quelle contermini ai complessi monumentali e agli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, il Ministero dei Beni culturali richiama l’esigenza della salvaguardia dell’aspetto e del decoro dei beni e del significato culturale da essi espresso e rappresentato. A tale scopo viene auspicata la piena e leale collaborazione tra le diverse Istituzioni pubbliche a vario titolo competenti, nell’esercizio dei rispettivi poteri e attribuzioni, per assicurare un’adeguata e continuativa attivita’ di controllo in funzione preventiva e repressiva di possibili abusi. Viene pertanto disposto in primo luogo che le Sopraintendenze ai Monumenti operino una ricognizione dei provvedimenti di tutela gia’ adottati, al fine di assicurarne la puntuale applicazione, nonche’ al fine di valutare la necessita’ di eventuali misure integrative al fine di tutelare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonche’ delle aree a essi contermini. In secondo luogo si raccomanda una ricognizione dei provvedimenti gia’ adottati e una prima indicazione delle eventuali ulteriori esigenze di tutela al fine di consentire un’adeguata visione d’insieme delle prescrizioni di tutela vigenti, nonché una ricognizione degli eventuali provvedimenti di divieto di commercio su aree pubbliche adottati dai Comuni, sentiti i Soprintendenti, ai sensi dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. A seguito di queste ricognizioni operata, le Soprintendenze ai Monumenti dovranno intervenire nei contesti di criticita’ rilevati,assicurando anzitutto il puntuale rispetto delle prescrizioni di tutela gia’ impartite. Sulla base dei risultati di tali ricognizioni potra’ poi essere avviata un’opportuna razionalizzazione di dispositivi di vincolo vigenti, per quanto attiene alle prescrizioni d’uso, al fine di integrarli e renderli coerenti con le esigenze sopravvenute. Gli Uffici periferici del Ministero dei Beni culturali proporranno ai competenti Enti locali l’individuazione di aree per le quali vietare o sottoporre a condizioni l’esercizio del commercio, allo scopo di tutelare, in particolare, l’aspetto e il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del patrimonio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti. Inoltre gli Uffici del Ministero collaboreranno con le Amministrazioni locali mediante la segnalazione delle attivita’ commerciali o ambulanti che si svolgano illecitamente nelle aree pubbliche, sollecitando l’esercizio dei poteri repressivi da parte delle medesime Amministrazioni o, ove ne sussistano i presupposti, delle Autorita’ di pubblica sicurezza. L’esercizio congiunto dei poteri in questione potra’ essere opportunamente racchiuso nella forma dell’accordo tra pubbliche amministrazione volto a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita’ di interesse comune, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale attività di tutela dovrà interessare anche tutte le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani per i quali non sia stato emanato un puntuale provvedimento di vincolo, ma appartenenti a soggetti pubblici e realizzate da oltre 70 anni, in quanto comunque sottoposte all’applicazione del regime di tutela della Parte Seconda del Codice dei beni culturali. (Il testo completo del provvedimento é consultabile in Monitor/Area giuridica/Normativa nazionale/Commercio su aree pubbliche)