Il disegno di legge approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 21 del 2 ottobre 2012 e proposto al Consiglio regionale per la definitiva approvazione è senza dubbio molto innovativo. La Regione Veneto si era imposta negli anni ’70 ed ’80, su impulso dell’allora Dirigente del Servizio Commercio, arch. Sergio Lucianetti, con una impostazione originale della programmazione commerciale, fondata sulla valorizzazione del medio dettaglio e l’adozione di un modello di gerarchizzazione dei centri commerciali articolato per poli e aree di gravitazione commerciale. Poi era seguita una programmazione rigidamente quantitativa dei fabbisogni di superficie di vendita, con contingenti che venivano rinnovati con forti ritardi temporali. Con questo disegno di legge la Regione Veneto esce da un lungo torpore per proporre, sulla base del contributo dei tecnici incaricati e dopo un ampio dibattito anche pubblico (vedi la presentazione avvenuta a Verona negli scorsi mesi), una nuova disciplina del commercio che tiene conto della direttiva comunitaria 2006/123/CE (la cosiddetta Direttiva Bolkestein o Direttiva Servizi) recepita con decreto legislativo 26.03.2010, n. 59 e successive modificazioni, sia del decreto legge 24.01.2012, n. 1 in materia di concorrenza, convertito con legge 24.03.2012, n. 27. Da questo punto di vista si tratta del primo provvedimento organico varato da una Regione a seguito dei decreti Monti in materia di liberalizzazioni e semplificazioni. Peraltro anche sul piano formale si tratta di un testo che dimostra una buona qualità di scrittura, cosa non facilmente reperibile di questi tempi nella produzione normativa nazionale e regionale. Lo sforzo di aggiornamento è rinvenibile già nell’art. 4 dedicato alla formulazione degli “Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale”, nel quale si afferma di voler assicurare la compatibilità “con il buon governo del territorio, con la tutela dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore” e si dichiara di voler favorire la localizzazione degli interventi commerciali all’interno dei centri storici e urbani, di voler incentivare il risparmio di suolo tramite il recupero e la riqualificazione di aree e strutture dismesse e degradate e di tendere a rafforzare il servizio di prossimità e il pluralismo delle forme distributive. Viene prevista la successiva adozione di un regolamento regionale di attuazione che dovrà dettare i criteri per l’individuazione da parte degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica delle aree idonee all’insediamento delle medie strutture di vendita con oltre 1.500 mq. di superficie di vendita e delle grandi strutture di vendita, definire le modalità per la valutazione integrata degli impatti e l’individuazione delle misure compensative e di mitigazione atte a rendere sostenibili gli insediamenti ed infine a definire gli ambiti territoriali di rilevanza regionale, quelle destinate ad accogliere le grandi strutture di vendita con superficie superiore ai 15.000 mq., in aree già classificate a destinazione d’uso per grandi strutture di vendita o di 8.000 mq., qualora la loro apertura comporti apposita variante urbanistica di localizzazione. Per gli interventi di rilevanza regionale viene peraltro prevista (vedi art. 26) l’approvazione di un accordo di programma promosso dalla Regione, anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e d’area. Tra le misure compensative e di mitigazione ai fini della sostenibilità territoriale e sociale con l’art. 13 viene prevista per gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita localizzate all’esterno dei centri storici l’introduzione di un onere aggiuntivo calcolato in una percentuale non superiore al 20% degli oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell’autorizzazione commerciale, risorse finanziarie che confluiranno in un fondo regionale destinato alla realizzazione di interventi per la rivitalizzazione e riqualificazione del commercio, in base a criteri di riparto tra Comune d’insediamento e Regione stabiliti dalla Giunta regionale. Di notevole interesse poi la previsione, contenuta nell’art. 19 del disegno di legge, del rilascio dell’autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita localizzate all’interno dei centri storici direttamente dal Comune tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali e la disponibilità del titolo edilizio, evidentemente in caso di compatibilità con la strumentazione urbanistica vigente. Alquanto innovativa è poi la previsione dell’introduzione della SCIA(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in luogo dell’autorizzazione preventiva in caso di apertura , ampliamento o trasferimento di sede per le medie strutture di vendita con superficie di vendita inferiore a 1.500 mq. (vedi art. 18 del disegno di legge). Per quanto attiene ai requisiti ambientali l’art. 22 del disegno di legge prevede la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per le grandi strutture di vendita con superficie superiore agli 8.000 mq. e la procedura di “screening” per quelle con superficie di vendita compresa tra 4.000 e 8.000 mq. Sia per le grandi strutture di vendita che per le medie strutture di vendita con superficie superiore ai 1.500 mq. viene inoltre previsto uno studio di impatto della viabilità. Notevole importanza rivestono anche le Norme transitorie di cui all’art. 28 del disegno di legge. In esse viene tra l’altro previsto che le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore della legge possono essere ampliati in misura non superiore al 20% della superficie autorizzata e comunque entro il limite massimo di 2.500 mq., ovviamente nel rispetto dello strumento urbanistico comunale vigente, nonché della normativa ambientale, edilizia e viabilistica. Si tratta in questo caso di un incentivo particolarmente interessante proprio in questa fase di stagnazione che vive il comparto economico dell’immobiliare commerciale. Quanto ai limiti del provvedimento proposto dalla Giunta regionale del Veneto si può rilevare che, mentre viene giustamente presa in considerazione l’esigenza da parte delle catene distributive di un ritorno al centro città prevedendo apposite semplificazioni di carattere normativo, non altrettanto avviene per la fattispecie dei mutamenti dell’assortimento merceologico, data la tendenza sempre più presente nel mercato di apportare modifiche per adeguarsi ai mutamenti in corso nel modello dei consumi. Giustamente la Regione Toscana ha colto questa tendenza prevedendo con l’art. 12 della L.R. 28/09/2012, n. 52 che “la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, purché l’esercizio presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale…” Analoga disposizione è stata assunta per le medie strutture di vendita (vedi art. 11). Si tratta infatti di modifiche della ripartizione interna degli spazi di vendita o di mutamenti relativi ai vari settori merceologici che dovrebbero ritornare nel pieno potere decisionale del gestore del punto vendita, fermo restando ovviamente il rispetto dei vincoli urbanistici di destinazione d’uso dei locali di vendita e delle norme relative alla dotazione di parcheggio per la clientela. Tutto ciò anche ai fini di dare piena applicazione al principio enunciato nell’art. 31, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 della “libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura…”, fermo restando il rispetto dei motivi imperativi di interesse generale pure giustamente richiamati nell’art. 3 del disegno di legge della Regione Veneto. Si spera pertanto che il Consiglio regionale in sede di approvazione definitiva della legge voglia superare questi limiti di conservazione della vecchia impostazione quantitativa della programmazione commerciale che risale alla legge n. 426/1971 e riconoscere in questo campo gli spazi di autonoma gestione dell’impresa commerciale.(onorio zappi) Per consultare il testo del disegno di legge cliccare qui.