Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Reggio Calabria, con sentenza n. 1243 del 5 dicembre 2001, aveva accolto il ricorso proposto dal C.A. s.r.l., per l’annullamento dell’autorizzazione prot. n. 2458-00 P.M. del 9.8.2001 rilasciata a G. s.r.l. ai fini dell’apertura di una grande struttura di vendita G2/A, con superficie di mq. 8000, di cui 5.750 adibiti al settore non alimentare e 2.250 al settore alimentare. Con tale sentenza il TAR ha annullato anche le determinazioni della relativa conferenza di servizi(in particolare nel parere espresso in data 24.4.2001). Il TAR fondava la sua decisione rilevando che non erano stati previamente approvati gli strumenti urbanistici attuativi (piano particolareggiato e piano di lottizzazione), atteso che l’area destinata all’insediamento della grande struttura di vendita ricadeva in zona agricola e, come tale, era inidonea alla relativa localizzazione, in contrasto con l’art. 7 della L. R. 17-99 e con l’art. 10 del C.R. n. 409-2000. Il Comune appellante contestava la sentenza del TAR chiedendo l’accoglimento dell’appello. Si costituiva la società ricorrente in primo grado chiedendo il rigetto dell’appello. All’udienza pubblica del Consiglio di Stato del 17 aprile 2012 veniva assunta la decisione di ribadire la legittimità della posizione del TAR di Reggio Calabria. Interessanti le motivazioni della sentenza n. 2943 del 22 maggio 2012. Nel merito il Consiglio di Stato ha ritenuto che la tesi dell’appellante, secondo cui la previa approvazione degli strumenti urbanistici condizionerebbe esclusivamente il rilascio dei relativi titoli edilizi, ma non potrebbe incidere sulla legittimità dell’autorizzazione commerciale, non appare persuasiva. Infatti, ai sensi dell’art. 10, comma 3, L. Reg. Calabria 11 giugno 1999, n. 17 (Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa) l’autorizzazione amministrativa per l’apertura (nonché per il trasferimento e l’ampliamento) delle medie e grandi strutture di vendita può essere rilasciata dai Comuni solo in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle dotazioni di standard urbanistici in relazione alla tipologia dell’esercizio insediato o risultante dall’ampliamento, nonché del rispetto della normativa regionale sul rilascio dell’autorizzazione paesistica (il principio, in via generale, è stato ribadito dal Consiglio di Stato in varie occasioni: cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 17 ottobre 2002, n. 5656 e 29 luglio 2003, n. 4324). In altre parole, la norma citata della Legge Regionale impone una ben precisa correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale che viene ribadita anche dal comma 1 dello stesso art. 10, secondo cui il rilascio delle concessioni edilizie per le medie e grandi strutture di vendita avviene, in raccordo con quanto previsto nei regolamenti edilizi relativamente alla disciplina per il rilascio delle stesse, non oltre 60 giorni dal rilascio delle autorizzazioni amministrative al commercio. E’ chiaro, quindi, che se i termini sono pari a 60 giorni, non è neppure logicamente prospettabile che gli strumenti urbanistici attuativi possano seguire al rilascio dell’autorizzazione, poiché nel predetto termine appare inverosimile che i relativi procedimenti di approvazione possano giungere a conclusione. Al contrario proprio la circostanza che il legislatore regionale abbia impresso una rigida scansione temporale al procedimento indica, senza ombra di dubbio, che già all’atto del rilascio dell’autorizzazione commerciale, gli strumenti urbanistici debbano già essere stati adeguati e consentire, quindi, il rilascio tempestivo delle autorizzazioni edilizie. Peraltro, lo stesso comma 1 dell’articolo 10 richiamato rimanda, in ogni caso, ai regolamenti edilizi; il regolamento del Comune appellante, nell’art 37, comma 2, delle N.T.A., stabilisce inequivocabilmente che le caratteristiche e le modalità attuative dei centri agro-alimentari, come può chiaramente qualificarsi quello in esame, devono essere stabilite in un apposito piano particolareggiato, o, in alternativa, in un piano di lottizzazione di iniziativa privata. In assenza di tali atti, conclude la citata sentenza del Consiglio di Stato, non è possibile, infatti, verificare il rispetto degli standard urbanistici, ex D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e la disponibilità, da parte dell’istante, di un fondo idoneo alla localizzazione del centro commerciale richiesto.