Con la L.R. 27 febbraio 2012, n. 3 la Regione Lombardia ha apportato numerose modifiche al proprio Testo unico delle leggi sul commercio in attuazione della Direttiva comunitaria Bolkestein e alla Direttiva nazionale sui servizi. Da un lato vengono introdotte nuove disposizioni in materia di vendita al dettaglio di da parte delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione (vedi art. 2) e in materia di disciplina delle attività di estetista e acconciatore (vedi artt. 3 e 4), ma la modfica più importante viene introdotta con l’art. 8, che reca una riformulazione integrale dell’art. 4bis riguardante la programmazione comunale. Queste le principali innovazioni introdotte: 1. La sottolineatura che l’ atto di programmazione, avente durata quadriennale, deve disciplinare le modalità di applicazione, con riguardo alle zone da sottoporre a tutela, dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all’insediamento delle nuove attività commerciali, ivi comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato. 2. La riffermazione che tali criteri comunali si basano sui motivi imperativi di interesse generale, connessi a ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità e tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d’uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell’armonica integrazione con le altre attività economiche e con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico. 3. L’importanza affidata alle previsioni di carattere urbanistico. Viene infatti affermato che “i Comuni, in coerenza con i criteri adottati dalla Giunta regionale e in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, individuano nel Piano di Governo del Territorio: a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti in considerazione delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali; b) le aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali; c) le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici,culturali ed ambientali, nonché all’arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale; d) le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche; e) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita”. 4. Sempre in sede di pianificazione territoriale ed urbanistica si ribadisce l’ndirizzo che “le determinazioni dei Comuni possono essere differenziate in relazione a singole parti del territorio comunale o zone ed alla tipologia degli esercizi commerciali. In particolare la strumentazione urbanistica può disporre limitazioni all’insediamento di attività commerciali in base a specifiche classificazioni, anche dimensionali, che i Comuni individuano in relazione alle medie e grandi strutture di vendita”. (In Monitor/Area giuridica/Normativa regionale/Lombardia é scaricabile il testo della L.R. n. 3/2012).