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· Regione Veneto: indicazioni requisiti previsti per il commercio (03/08/2010)  

Dalla D.g.r. n. 2019 del 3/08/10 indicazioni per i requisiti previsti per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande...

Regione Veneto: indicazioni per i requisiti previsti per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande. Con la Delibera della Giunta Regionale n. 2019 del 3 agosto 2010, la Regione Veneto fornisce indicazioni per l’applicazione del d.lgs. n. 59/2010 ed in particolare dell’art.71, che individua i requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di vendita e di somministrazione. Individuato il contesto normativo di riferimento, si evidenzia che l’intervenuto decreto legislativo ha
provveduto ad unificare il regime giuridico concernente l’esercizio delle attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, disponendo, all’articolo 71, comma 7, l’abrogazione degli articoli 5, comma 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998, e 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante “Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi” e individuando, al comma 6 del medesimo articolo 71, i seguenti requisiti unitari:
a) la frequenza con esito positivo di un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) l’aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.E’ previsto un Piano di Studi del corso di formazione per l’esercizio dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nonché le disposizioni operative inerenti la verifica dei requisiti di ammissione al relativo percorso formativo agevolato (Allegato A). La nuova delibera sostituisce la precedente deliberazione n. 3302 del 2008 sulle modalità di organizzazione, i requisiti di accesso, anche alle prove finali, la durata e le materie dei corsi abilitanti all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Resta fermo l’Allegato C, come integrato dalla deliberazione n. 381 del 2009. Per quanto concerne i requisiti professionali relativi al settore merceologico alimentare, in assenza di una specifica disciplina regionale trovavano diretta applicazione nel territorio regionale le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina statale in materia di commercio. Ciò, in forza del rinvio operato dall’articolo 41 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina regionale in materia di commercio. Sono confermate le linee guida per la presentazione e la gestione di percorsi formativi abilitanti per la somministrazione e vendita di prodotti alimentari, contenute negli Allegati B ed E alla deliberazione della Giunta regionale n. 3452 del 18 novembre 2008. In Monitor/Normativa regionale il testo della deliberazione (Michele Deodati)

· Circolare della Regione Liguria su Direttiva Servizi (01/07/2010)  

La Regione Liguria ha emanato una Circolare sull’applicazione nel territorio regionale della Direttiva Servizi

La Regione Liguria ha emanato una Circolare sull’applicazione nel territorio regionale della Direttiva Servizi, tenendo in considerazione che la Legge Regionale 2 gennaio 2007, n.1 recante “Testo unico in materia di commercio” e ss.m e/o i, ha disciplinato tutte le materie che rientrano nel settore del commercio. La Regione richiama le norme del d. lgs. 59/2010, di recepimento della direttiva, che in forza della c.d. "clausola di cedevolezza", si applicano fintanto che la Regione non adotti una propria disciplina su tali materie, fatta salva l’applicazione dei regimi più semplificati. La clausola di cedevolezza di cui all'art. 84 del d. lgs. 59/2010 dispone che “in relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3 e 1°, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n.11 (...) le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto”. Sulla stessa linea, la Risoluzione Ministeriale n. 53422 del 18 maggio 2010 precisa che: “Fermo restando che le disposizioni del decreto legislativo riconducibili a tale competenza statale riservata,(...) non sono in alcun modo derogabili dalle leggi regionali di settore, per gli eventuali aspetti rientranti invece nelle competenze regionali le disposizioni contenute nel decreto legislativo, (...)prevalgono su eventuali disposizioni regionali in contrasto, ma si applicano solo transitoriamente, fino all’adozione da parte delle regioni stesse delle norme di attuazione della direttiva comunitaria in argomento. Dati questi presupposti, la Regione Liguria, per quanto riguarda il subingresso nell’attività commerciale, continua ad applicare l’art. 132 della propria l.r. n. 1/2007 che prevede la comunicazione al Comune competente per territorio a differenza del d. lgs. n. 59/2010 che ha introdotto la D.i.a. a efficacia immediata. Le forme speciali di vendita al dettaglio (spacci interni, distributori automatici, vendite per corrispondenza, vendite al domicilio dei consumatori) sono soggette a D.i.a. immediata prevista dal D. lgs. n. 59/2010. L’art. 34 della l.r. n.1/2007 che indica il comune di residenza del richiedente quello titolato al rilascio dell’autorizzazione al commercio in forma itinerante, è stato sostituito con quanto stabilito dal comma 2 art. 70 del d. lgs. n. 59/2010, per cui è il comune in cui si intende avviare l’attività l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione. I requisiti morali e professionali vedono disapplicati gli art. 12 e 13 del Testo unico e si applica l’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010 per tutte le attività commerciali, rimanendo requisito professionale valido la pregressa iscrizione al Rec per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio precedente.
Per il trasferimento di sede di un esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, la Regione continua a mantenere l’istituto dell’autorizzazione (art. 55 della l.r. n.1/2007) con la giustificazione che, in tale ipotesi, sussistono i motivi imperativi di interesse generale previsti dall’art. 4 della direttiva servizi. In Monitor/Normativa regionale il testo della Circolare (Michele Deodati).

· Normativa statale/ SISTRI: proroghe e modifiche (23/07/2010)  

Prorogati ad ottobre 2010 i termini per l’operativita’ del SISTRI, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti...

Prorogati ad ottobre 2010 i termini per l’operativita’ del SISTRI, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Il decreto del Ministero dell’ambiente del 9 luglio, pubblicato nella G. U. n. 161, del 13 luglio scorso, ha differito al 1° ottobre p.v. i termini, previsti dal Dm 17 dicembre 2009, concernenti l’operatività del nuovo sistema, in scadenza il 13 luglio ed il 12 agosto, a seconda delle tipologie di attività. Prevista altresì la proroga al 12 settembre del termine utile a completare la distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box. Il provvedimento ha poi modificato l’importo dei contributi dovuti al SISTRI da parte delle aziende che producano rifiuti pericolosi: le aziende che occupino fino a cinque addetti e non producano più di 200 kg annui di rifiuti pericolosi pagheranno 50 euro di contributo (60 qualora producano fino a 400 kg di pericolosi); verseranno 60 euro, invece, le imprese che occupino da 6 a 10 addetti e producano non più di 400 kg. Le aziende interessate, qualora abbiano già versato i contributi o pagato oltre il dovuto, potranno chiedere il conguaglio di quanto versato a valere sulle contribuzioni per gli anni successivi, inoltrando al SISTRI, via mail o telefax, un’apposita istanza da presentare mediante apposito modulo scaricabile dal sito internet www.sistri.it. Per quanto attiene al computo dei lavoratori, ai fini del versamento dei contributi al SISTRI, il decreto prevede che detto numero si calcoli, per ogni unità locale, in riferimento agli occupati con rapporto di lavoro indipendente o dipendente (full time, part time o contratto di formazione lavoro), ancorché assenti per servizio, ferie, malattia, sospensione, CIG ecc..; qualora, in fase di pagamento del contributo annuale, si accerti un’eventuale variazione del numero dei dipendenti occupati rispetto all'anno precedente, tale da incidere sull'importo dovuto, sarà possibile indicare il numero esatto relativo all'anno in corso con apposita dichiarazione al SISTRI. Modificato, infine, l’art. 7 del Dm 17 dicembre 2009, relativo al ruolo delle associazioni imprenditoriali cui è consentito prestare assistenza alle imprese: potranno adempiere agli obblighi tramite esse le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi. Le Associazioni imprenditoriali delegate, o loro società di servizi, provvederanno alla compilazione del registro cronologico con cadenza mensile, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 200 kg all'anno, la compilazione avverrà con cadenza trimestrale. In Monitor, area giuridica, normativa generale, il testo del decreto.

· Normativa statale/ Formazione obbligatoria per i tabaccai (22/07/2010)  

Istituiti obblighi formativi per l’apertura di rivendite di tabacchi.

Istituiti obblighi formativi per l’apertura di rivendite di tabacchi. Il D.L. 23 giugno 2010, n. 94, recante “Disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi”, entrato in vigore il 24 giugno 2010, ha stabilito, “al fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto conto altresì della elevata professionalità richiesta per l'espletamento di tale attività”, che non può gestire un magazzino di vendita, nonché, per effetto del combinato disposto degli articoli 6 e 18 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificata dallo stesso decreto legge, una rivendita di tabacchi, chi non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione. Nel ddl di conversione della manovra finanziaria (DL n. 78/2010), licenziato dal Senato ed in attesa di definitiva approvazione, è stato inserito, all’art. 55, un comma 2-quinquies, che provvede a convertire in norma di legge la menzionata disposizione. I corsi di formazione, che, da quanto è dato desumere, saranno obbligatori per i nuovi soggetti assegnatari di magazzini o rivendite, saranno disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

· Normativa statale/ Semplificazione per le piccole e medie imprese (23/07/2010)  

Finanziaria: in previsione la semplificazione degli adempimenti amministrativi per le piccole e medie imprese...

Finanziaria: in previsione la semplificazione degli adempimenti amministrativi per le pmi. Il comma 4-quater dell’art. 49, aggiunto dal Senato nell’ambito del maxiemendamento al ddl di conversione del DL n. 78/2010, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi: proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attivita`, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti; eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché´ degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell’impresa ovvero alle attivita` esercitate; estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché´ delle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale; soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attivita` oggetto di tale certificazione; coordinamento delle attivita` di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti. I previsti regolamenti saranno emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 78 ed entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione in gazzetta ufficiale. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, saranno abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti.

· Normativa statale/ La nuova "Scia" (23/07/2010)  

E’ in dirittura d’arrivo la “Scia”, segnalazione certificata di inizio attività.

E’ in dirittura d’arrivo la “Scia”, segnalazione certificata di inizio attività. Il Senato, approvando il “maxiemendamento” al disegno di legge (n. 2228) di conversione del DL n. 78/2010 (la manovra finanziaria), recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha inserito, all’art. 49, un comma 4-bis, che, in caso di definitiva approvazione del testo alla Camera, comporterà l’immediata sostituzione del noto istituto della Dia con la Scia. Come la Dia, anche la Scia si applicherà in sostituzione di ogni atto di consenso della pubblica amministrazione, compresi quelli che attengono le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attivita` imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, quando non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi. E’ esclusa, dunque, l’applicabilità della Scia ad ogni procedimento per il quale siano previsti appositi strumenti di programmazione finalizzati al rilascio di atti quali autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati, come nel caso dell’esercizio dell’attività di commercio in medie e grandi strutture di vendita e dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. La Scia è inapplicabile anche per le rivendite di tabacchi, considerato che l’art. 49, comma 4-bis, del ddl di conversione della “manovra” esclude, oltre agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, anche quelli di competenza dell’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco. Sono infine esclusi dalla Scia gli atti relativi ai casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Il comma 4-ter dell’art. 49 del ddl prevede che la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisca direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge, quella della dichiarazione di inizio di attivita` recata da ogni normativa, sia statale che regionale. La Scia, per essere valida, deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del T.U. di cui al DPR n. 445/2000, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti; tali attestazioni e asseverazioni dovranno essere corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi saranno comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. L’attivita` oggetto della Scia potrà essere iniziata dalla data della sua presentazione all’amministrazione competente. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti autocertificati ed asseverati, l’Amministrazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della Scia, potrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita` e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita` ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E’ comunque fatto salvo il potere dell’Amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ma, una volta decorso il termine di sessanta giorni, all’Amministrazione sarà consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attivita` dei privati alla normativa vigente.

· Circolare della Regione Marche su recepimento della Direttiva Servizi (28/06/2010)  

La Regione interviene con una circolare per facilitare il compito dei Comuni.

Con la Circolare n. 414462 del 28/06/2010, la Regione Marche interviene al fine di facilitare i Comuni nell’immediata applicazione delle disposizioni del decreto legislativo di recepimento della direttiva Bolkenstein riassumendone le principali novità, con particolare riferimento agli aspetti rilevanti e di immediato impatto rispetto alla legge regionale n. 27/2009 “Testo unico in materia di commercio”.
La Circolare chiarisce che le disposizioni della parte prima del decreto, adottate ai sensi dell’0art. 117, comma 2, Cost. lett. e) ed m) trovano immediata applicazione e prevalgono sulle vigenti normative regionali in caso di difformità.
Quanto alle disposizioni della parte seconda del decreto, esse si riferiscono ad una pluralità di procedimenti di competenza del Ministero (dall’art. 64 al 71).
Nella parte terza del decreto, L’articolo 84, c. 1 riguarda i procedimenti di competenza delle Regioni, e contiene una clausola di cedevolezza secondo la
quale “nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto”.
La Regione Marche ne conclude che le norme del decreto trovano diretta ed immediata applicazione fino ad avvenuto espresso adeguamento delle normative
regionali, a meno che le Regioni abbiano espressamente legiferato in adeguamento alla Direttiva Servizi. A tal proposito, la Regione Marche, con legge regionale n. 27 del 10 novembre 2009 “Testo unico in materia di commercio” ha esercitato la propria competenza esclusiva in materia di commercio adeguando la normativa di settore alla Direttiva Servizi. Si ritiene quindi applicabile nella Regione Marche la legge regionale n. 27/2009
rilevando purtuttavia che delle modifiche verranno apportate proprio per perfezionare il processo di adeguamento alla Direttiva Servizi anche alla luce del decreto legislativo n. 59/2010. in tema di semplificazione delle procedure amministrative, La legge regionale n. 27/2009 ha introdotto nella materia del commercio una notevole semplificazione amministrativa, prevedendo un ampio ricorso alla dichiarazione di inizio attività ad efficacia immediata.
Rispetto ai regimi abilitativi previsti dal d.lgs. 59/2010, non si rilevano pertanto, nella normativa regionale, procedimenti meno semplificati, ad eccezione dei trasferimenti di sede dei pubblici esercizi, per cui la normativa regionale prevede il regime autorizzatorio, mentre il decreto la Dia differita; su questo punto occorrerà pertanto procedere ad una modifica. Altre modifiche saranno necessarie sul fronte del commercio su aree pubbliche, consentendo il rilascio delle autorizzazioni non al Comune di residenza ma a quello in cui si intende avviare l’attività.
Relativamente ai requisiti professionali, alla luce dell’art. 71 del d.lgs.
59/2010, sia il corso di formazione professionale, che la pratica professionale che il possesso del titolo di studio abilitano indifferentemente ad entrambe le attività di vendita, alimentare e di somministrazione. In Monitor normativa regionale il testo della circolare. (Michele Deodati)


· Circolare Regione Emilia Romagna su recepimento Direttiva Bolkenstein (25/06/2010)  

La Regione inteviene con una circolare per spiegare il rapporto tra decreto statale e l.r. 4/2010.

Anche la Regione Emilia Romagna è tra quelle che hanno adottato una autonomia disciplina delle attività di servizi (l.r. 4/2010) anticipando il legislatore statale nel recepimento della direttiva Bolkenstein. Secondo la Regione, che ha emanato la Circolare n. 165274 del 25/06/2010, continuano ad applicarsi le fonti normative della Regione Emilia-Romagna, in quanto tutelano la concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in misura non inferiore ai principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE e nell'art. 64 del D.Lgs n. 59/2010. In base alla clausola di cedevolezza contenuta nell'art. 84 del D.Lgs n. 59/2010 - secondo cui “in relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3 e 1°, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n.11 (...) le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto” - il Comune è tenuto a subordinare il trasferimento di sede di un pubblico esercizio - nell'ambito di una parte del territorio comunale non soggetta ai criteri di programmazione - a D.I.A. immediata. Stessa cosa vale per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, comma 5, della LR 14/2003. Ciò in quanto trattasi di disciplina regionale già vigente più favorevole per l’operatore e conseguentemente non in contrasto con i vincoli derivanti dalla Direttiva Servizi.
In sintesi: a) la dia costituisce il regime generale per il trasferimento di sede in zona non tutelata;
b) il trasferimento di sede continua ad avvenire con dia immediata, ex art. 19, comma 2, 2° periodo, della legge n. 241/1990, in quanto la disciplina regionale risulta essere più favorevole alla concorrenza della normativa statale;
c) la disciplina di cui ai punti a) e b) si applica anche allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale.
Ai sensi della l.r. 4/2010, in Emilia Romagna sono già sottoposte a dia immediata le seguenti attività: esercizi di vicinato, spacci interni, apparecchi Automatici, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, vendite presso il domicilio dei consumatori. Le disposizioni contenute nell'art. 71 del D.Lgs 59/2010 unificano i requisiti professionali necessari per esercitare tutte le attività commerciali (attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di vendita in sede fissa, le forme speciali di vendita, attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche). In altre parole, tutti i requisiti professionali che consentono l'attività di vendita di generi alimentari consentono ora anche la somministrazione di alimenti e bevande, e viceversa. Trattandosi di disposizioni in materia di competenza concorrente (cfr circolare MiSE n. 3635/c del 6 maggio 2010), le disposizioni contenute nell'art. 71 del D.Lgs n.
59/2010 si applicano in sostituzione di quelle di diverso tenore contenute nell'art. 6 della legge regionale n. 14/2003. Rimane tuttora applicabile l’art. 6, comma 3, della LR 14/2003, che prevede: "In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti di cui al
comma 2 è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione. In Monitor/normativa regionale il testo della Circolare. (Michele Deodati)

· Circolare Regione Toscana su Direttiva Bolkenstein (05/07/2010)  

Con d.g.r. n. 638 del 05/07/2010, la Regione Toscana ha emanato una la Circolare relativa al recepimento della Direttiva Bolkenstein.

Con d.g.r. n. 638 del 05/07/2010, la Regione Toscana ha emanato una la Circolare relativa agli effetti sul sistema normativo regionale del recepimento della Direttiva Bolkenstein. Poiché la Regione Toscna ha esercitato la propria competenza legislativa esclusiva con l.r. n. 28/2005, che ha dato vita ad una disciplina regionale in luogo dei previgenti provvedimenti statali in materia di commercio e somministrazione (d. lgs. 114/98 e l. 287/91), occorre verificare se e quali parti della normativa vigente in Toscana siano in contrasto con la direttiva 2006/123/CE e pertanto vadano disapplicate e successivamente modificate, ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. 59/2010 riferito alla c.d. clausola di cedevolezza, per cui “in relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3 e 1°, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n.11….…le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto”.
Viceversa, le norme regionali che non appaiano in contrasto con la suddetta direttiva rimangono applicabili anche in assenza o in attesa di un formale adeguamento alla medesima.
La l.r. 28/2005 – precisa la Regione – ha introdotto nella materia del commercio una notevole semplificazione amministrativa, prevedendo un ampio ricorso alla dichiarazione di inizio di attività ad efficacia immediata. Rispetto ai regimi abilitativi previsti dal d.lgs. 59/2010, pertanto, in alcuni casi la normativa regionale toscana prevede procedimenti più semplificati. In tali casi, si ritiene che non sussista un obbligo di adeguamento, da parte della Regione, al d.lgs. 59/2010, in quanto il mantenimento del regime abilitativo più semplificato trova la sua giustificazione nell’art. 5, comma 1 (Semplificazione delle procedure) della Direttiva 2006/123/CE. Con riferimento ai singoli procedimenti, si chiarisce che:
A) Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:
a) apertura: continua ad essere sottoposta alla dichiarazione di inizio di attività ad efficacia immediata, come previsto dall’art. 43, comma 1, l.r. 28/2005, anche se l’art. 64, comma 1, d.lgs. 59/2010 prevede l’autorizzazione;
b) trasferimento di sede: continua ad essere sottoposto alla d.i.a. ad efficacia immediata, come previsto dall’art. 43, comma 1, l.r. 28/2005, anche se l’art. 64, comma 1, d.lgs. 59/2010 prevede la d.i.a. ad efficacia differita, decorsi trenta giorni dalla presentazione;
c) ampliamento di superficie di somministrazione: continua ad essere sottoposto alla d.i.a. ad efficacia immediata, come previsto dall’art. 43, comma 1, l.r. 28/2005, mentre non è disciplinato dalla normativa statale;
d) subingresso: continua ad essere sottoposto a comunicazione, come previsto dall’art. 64, comma 2, l.r. 28/2005), anche se l’art. 64, comma 1, d.lgs. 59/2010 prevede la d.i.a. ad efficacia immediata.
B) Commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante:
esercizio dell’attività: continua ad essere sottoposto alla d.i.a. ad efficacia immediata, come previsto dall’art. 35, comma 1, l.r. 28/2005, anche se l’art. 70, comma 2, d.lgs. 59/2010 prevede l’autorizzazione.
C) Esercizi di vicinato:
a) apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita: continuano ad essere sottoposti a d.i.a. ad efficacia immediata, come previsto dall’art. 16, comma 1, l.r. 28/2005 ed anche dall’art. 65, comma 1, d.lgs. 59/2010;
b) modifica di settore merceologico: continua ad essere sottoposto alla d.i.a. ad efficacia immediata, come previsto dall’art. 16, comma 1, l.r. 28/2005, mentre non è disciplinato dalla normativa statale. In Monitor, normativa regionale il testo della Circolare. (Michele Deodati)

· Normativa statale/ SUAP e Agenzia per le imprese (11/06/2010)  

Definitivamente approvati i regolamenti su sportello unico e agenzie per le imprese. In discussione la riforma dell’art. 41 della Costituzione.

Definitivamente approvati i regolamenti su sportello unico e agenzie per le imprese. Vi ha provveduto il Consiglio dei Ministri, dopo lunga gestazione, il 10 giugno scorso. Il Governo ha presentato i due provvedimenti come “materia di aiuto all’avvio dell’attività di impresa”. Il primo regolamento riguarda, come afferma il Governo in apposito comunicato stampa, “la semplificazione ed il riordino della disciplina relativa allo Sportello unico della attività produttive, istituito nel 1998 ma funzionante in maniera parziale, scarsamente efficace e disomogenea sul territorio nazionale. Ne viene completamente rinnovata la disciplina con la previsione dell’esclusivo utilizzo di strumenti telematici, sia per quanto riguarda l’iniziativa d’impresa che come metodo di comunicazione tra enti ed amministrazioni. Di fondamentale importanza la nascita del portale web “impresa in un giorno”, tramite il quale verranno esaurite tutte le fasi del procedimento, dalla ricezione della domanda al rilascio dei provvedimenti, fino al pagamento delle spese” Il secondo regolamento concerne invece i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese, soggetti previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008 per lo svolgimento di funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi concernenti l’accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione delle attività di produzione di beni e servizi da esercitare in forma di impresa. Oltre ad approvare i predetti provvedimenti, il Consiglio si è “lungamente soffermato” sull’argomento della libertà di iniziativa economica, “esaminando le linee programmatiche di una revisione in senso liberale dell’articolo 41 della Costituzione, finalizzata a creare i presupposti perché l’attività d’impresa sia quanto più favorita ed aderente ad un modello di moderno sistema-Paese”. Della riforma dell’art. 41, proposta dal Ministro Tremonti, si parla ormai da qualche tempo. Secondo quanto si legge sui media, si tratterebbe, nelle intenzioni del Ministro, di sospendere per 2-3 anni tutte le autorizzazioni richieste per aprire le attività. L'articolo 41 della Costituzione, come è noto, afferma: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". Dal terzo periodo nascono i procedimenti autorizzatori, che quindi sarebbero “congelati” temporaneamente per consentire il libero avvio delle attività imprenditoriali.

· Normativa regionale/ Lombardia, circolare sulla Bolkestein (04/06/2010)  

La Lombardia, con circolare n. 3847/2010, chiarisce alcuni punti relativi all’applicazione del decreto di attuazione della Direttiva servizi..

La Lombardia, con circolare n. 3847/2010, chiarisce alcuni punti relativi all’applicazione del decreto di attuazione della Direttiva servizi. In materia di somministrazione di alimenti e bevande, la circolare, premettendo che i trasferimenti di sede sono soggetti a DIA differita, evidenzia come nelle zone soggette a tutela sia necessario, anche per i trasferimenti, tener conto delle condizioni restrittive/limitative cui può essere sottoposta l’apertura degli esercizi nelle zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale. In realtà, sull’argomento, la circolare del MISE n. 3635, del 6 maggio 2010, ha meglio precisato che l’utilizzo dell’istituto della DIA ad efficacia differita non è ammissibile nel caso in cui l’operatore intenda trasferire l’attività da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione ai sensi dell’art. 64, comma 3, ad una sede collocata in una zona tutelata nell’ambito di tale programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede nell’ambito di zone tutelate. Con riferimento al commercio su aree pubbliche, la nota regionale concorda con le indicazioni ministeriali circa il fatto che le concessioni di posteggio, in attesa dell’approvazione dell’Intesa in Conferenza unificata, debbano intendersi prorogate. Infine, per ciò che concerne i requisiti professionali, la Regione chiarisce che sono stati eliminati i riferimenti al REC, ma sono stati introdotti una serie di titoli di studio, relativi a diplomi di scuola secondaria prima non presi in considerazione, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti. Anche per la vendita di prodotti alimentari avranno validità, ai fini del possesso del requisito professionale, i titoli di studio già riconosciuti nel settore della somministrazione, purchè riferiti a corsi di studio almeno triennali. I diplomi rilasciati a conclusione di percorsi biennali, invece, rimangono validi ai fini dello svolgimento della sola attività di somministrazione. Il testo della circolare in Monitor, area giuridica, normativa regionale.

· Normativa statale/Manovra Finanziaria (01/06/2010)  

Pubblicata la “manovra”. Il DL n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" è sul S.O. n. 114 alla G.U. n. 125 del 31 maggio.

Pubblicata la “manovra”. Il DL n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" è sul S.O. n. 114 alla G.U. n. 125 del 31 maggio. Da segnalare, sul versante “sviluppo ed infrastrutture”, la previsione, all’art. 40, di una “fiscalità di vantaggio” per il Mezzogiorno: le Regioni del Sud, con propria legge, potranno, in relazione all’IRAP, modificare le aliquote, fino ad azzerarle, nonché disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive; occorrerà comunque un DPCM, d’intesa con le Regioni, per stabilire il periodo di imposta a partire dal quale troveranno applicazione le disposizioni regionali. Sempre nel Meridione potranno essere istituite “zone a burocrazia zero”, ove le nuove iniziative produttive godranno di particolari vantaggi, quali l’adozione dei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto da parte di un Commissario di Governo, che vi provvederà previe apposite conferenze di servizi, con applicazione del silenzio assenso in caso di inerzia per 30 giorni; inoltre, se le zone coincideranno con le Zone Franche Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/09, le risorse previste per dette zone potranno essere utilizzate dai Sindaci per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive. Rilevante anche il contenuto dell’art. 42, il quale prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, siano stabilite le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle “reti di imprese” di cui all’art. 3, comma 4-ter e seguenti, del DL n. 5/2009, convertito in legge n. 33/09: alle imprese appartenenti a tali reti competeranno vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’ABI, nei termini stabiliti da apposito decreto del Ministero delle Finanze. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno inoltre individuati modalità e termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA di importo non superiore a 3.000 euro. Ai fini dell’applicazione delle norme antiriciclaggio le limitazioni all’uso di contante e titoli al portatore sono adeguate all’importo di 5.000 euro; sarà inoltre considerato elemento di sospetto ai fini della segnalazione alla UIF il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’art. 49 ed, in particolare, il prelievo ed il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro. L’art. 23 prevede disposizioni di contrasto alle imprese “apri e chiudi”: le imprese che cessino l’attività entro un anno dalla data di inizio saranno specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a rischio specifico di evasione e frode fiscale e contributiva. Tale vigilanza sarà diretta anche ai controlli sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale non determinata da compensi ad amministratori e soci per più di un periodo di imposta. E al fine di contrastare l’inadempimento dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi l’Agenzia delle entrate eseguirà controlli sulle posizioni dei soggetti che risultino aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell’INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le ritenute.

· Normativa statale/ Convertito il decreto incentivi (25/05/2010)  

Il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge di conversione del “decreto incentivi”, considerandone l’approvazione importante per le disposizioni di contrasto all’evasione fiscale.

Il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge di conversione del “decreto incentivi” (DL n. 40/2010, considerandone l’approvazione importante per le disposizioni di contrasto all’evasione fiscale, anche se ha mosso alle Camere rilievi con riferimento all’eterogeneità di alcune disposizioni rispetto al tema centrale. La legge di conversione contiene alcune importanti previsioni in materia di gioco. In particolare, l’art. 2, comma 2-bis, stabilisce che, fermo quanto previsto dall’art. 24 della legge n. 88/09, in materia di raccolta del gioco a distanza, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica. Inoltre, l’art. 88 del TULPS, si interpreta, ai sensi del successivo comma 2-ter, nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Amministrazione dei monopoli; la licenza ex art. 88 è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera b), del testo unico (video lottery). Il comma 4-quinquies dell’art. 2, per favorire la trasparenza dei mercati e promuovere un consumo consapevole, anche al fine di garantire ai consumatori un’informazione chiara e inequivoca sull’origine dei prodotti immessi in commercio e proteggerli dai falsi, istituisce un fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2010 destinato a misure di sostegno e incentivazione in favore delle imprese dei distretti del settore tessile e dell’abbigliamento che volontariamente applicano il sistema di etichettatura dei prodotti, di cui alla legge 8 aprile 2010, n. 55. Il comma 2-bis dell’art. 3 stabilisce che, al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole previsti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, vengono definite con le modalità specificamente indicate dalla norma. Ai sensi del comma 2-ter, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca se l’importo complessivo del credito per cui procede è inferiore complessivamente ad 8.000 euro. Il testo completo della legge di conversione, in attesa di pubblicazione in G.U., in Monitor, area giuridica, legislazione statale generale.

· Normativa statale/ Proroga MUD e SISTRI (24/05/2010)  

E’ ufficiale la proroga al 30 giugno dei termini per la presentazione del MUD 2010.

E’ ufficiale la proroga al 30 giugno dei termini per la presentazione del MUD 2010. E’ stato infatti pubblicato sulla G.U. n. 117, del 21 maggio 2010, il decreto legge 20 maggio 2010, n. 72, recante “Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2”, con il quale si è provveduto al differimento dei termini per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale. Per la dichiarazione dei dati per il 2009 relativi a rifiuti, veicoli fuori uso, apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, emissioni verrà dunque utilizzato il modello pubblicato nel supplemento ordinario n. 80 alla G.U. n. 98, del 28 aprile 2010, poi rettificato con comunicato pubblicato nella successiva G.U. del 30 aprile 2010. Sono, in ogni caso, considerate valide le dichiarazioni che risultino presentate alla data di entrata in vigore del DPCM 28 aprile 2010, con riferimento all’anno 2009, avvalendosi del modello allegato al DPCM 2 dicembre 2008. Il Software e le istruzioni per la compilazione del MUD sono scaricabili dal sito www.unioncamere.gov.it > attività > ambiente. Intanto, lo scorso 20 maggio, la Commissione affari costituzionali della Camera, in sede di discussione del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-A Governo”, ha approvato un articolo aggiuntivo 1-quater, che disciplina l’applicazione secondo criteri di proporzionalità del Sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI. L’emendamento approvato prevede che “per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti e che producono quantità annue di rifiuti pericolosi fino a 300 chili/litri, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entra in funzione a decorrere da due anni dall’entrata in vigore (14 gennaio 2010) del decreto previsto dal citato articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006”. I termini per l’iscrizione al SISTRI sono scaduti il 29 aprile e molte imprese hanno già provveduto al pagamento del contributo prescritto. Nel caso in cui il Parlamento approvasse definitivamente la legge che dispone la proroga di due anni del sistema, occorrerà capire se le somme versate dalle imprese saranno restituite o accantonate.

· Normativa statale/ Circolare MISE su D. Lgs. n. 59/2010 (12/05/2010)  

Il Ministero dello sviluppo economico ha emesso una circolare di chiarimenti su aspetti inerenti l’applicazione del decreto di recepimento della Direttiva servizi.

Il Ministero dello sviluppo economico ha emesso una circolare di chiarimenti su aspetti inerenti l’applicazione del decreto di recepimento della Direttiva servizi. Di fondamentale importanza la parte attinente i requisiti di accesso all’attività di commercio dei prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande. Il MISE afferma, nella nota, che, a seguito di opportuna verifica, “è stato possibile individuare, per tutti i servizi di competenza rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva, i requisiti ed i vincoli compatibili con i principi dalla stessa affermati e necessari per l’accesso e l’esercizio delle relative attività, nonché garantire, in attuazione del disposto di cui all’art 41, comma 1, lettera i), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), il carattere unitario nazionale dell’individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti, in modo da adempiere anche alle pronunce della Corte Costituzionale, la quale ha affermato che, in materia di professioni, è riservata allo Stato, nell’ambito della competenza legislativa concorrente con le Regioni stabilita dall’art. 117, comma 3, della Costituzione, l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché la disciplina dei titoli di abilitazione all’esercizio professionale”. “Le disposizioni del decreto legislativo riconducibili a tale competenza statale riservata - ad avviso del Ministero - non sono in alcun modo derogabili dalle leggi regionali di settore, fatte salve le ulteriori e più precise indicazioni che potranno essere fornite a seguito del necessario approfondimento delle singole questioni”. Tutto ciò implica, in sostanza, secondo l’interpretazione del MISE, l’omogeneizzazione dei requisiti di accesso alle attività, con superamento delle differenze riscontrate nelle legislazioni regionali, per effetto dell’applicazione dell’art. 71 del decreto n. 59. Sarà così possibile accedere all’attività di vendita di prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande, anche nelle Regioni la cui legislazione non lo preveda, a chi sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, anche triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti. Per quanto concerne i pubblici esercizi, la circolare ribadisce, se ve ne fosse bisogno, che nella predisposizione da parte dei Comuni dei provvedimenti di programmazione non potranno più essere introdotti meccanismi di previsione delle aperture di tipo contenutistico; possono invece essere individuati meccanismi di programmazione fondati su indici di qualità e fruibilità del servizio in grado di promuovere sviluppo e garantire l’equilibrio degli interessi coinvolti. In ogni caso, giova ribadire che la previsione conferma il divieto di fissare contingenti e parametri numerici legati alla mera logica dell’equilibrio tra domanda e offerta, già sancita dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il testo della circolare in Monitor, area giuridica, normativa statale generale.

· Normativa statale/ Attività commerciali e Direttiva servizi (12/05/2010)  

Dall’8 maggio avviare un esercizio di vicinato è ancora più semplice. La comunicazione viene sostituita dalla DIA ad efficacia immediata.

Dall’8 maggio avviare un esercizio di vicinato è ancora più semplice. La comunicazione viene sostituita dalla DIA ad efficacia immediata. Non occorrerà dunque attendere il canonico decorso dei 30 giorni, perché l’art. 65 del D. Lgs. n. 59/2010, di recepimento della Direttiva “Bolkestein” (Dir. 123/2006/CE) prevede che l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dalla legislazione statale e regionale, sono soggetti a dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/90. Orbene, proprio questa norma di legge è stata innovata dall’art. 85 del decreto n. 59: essa prevede ora che “nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l’attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente”. La stessa regola vale per spacci interni, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, vendite presso il domicilio dei consumatori.

· Normativa statale/ Differimento termini dichiarazione MUD (30/04/2010)  

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 aprile, ha provveduto ad approvare un decreto legge con cui si proroga al 30 giugno l’adempimento relativo alla dichiarazione ambientale (MUD)

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 aprile, ha provveduto ad approvare un decreto legge con cui si proroga al 30 giugno l’adempimento relativo alla dichiarazione ambientale (MUD). Sul supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale del 28 aprile era stato intanto pubblicato il modello che dovrebbe sostituire quello approvato con DPCM del 2 dicembre 2008. Ma il DPCM 27 aprile 2010, che reca in allegato il nuovo modello, è stato pubblicato in ritardo rispetto alla scadenza del 1° marzo, prevista dalla legge n. 70/94, entro la quale le modificazioni devono essere pubblicate in gazzetta per essere valide per l’anno in corso. Dunque, solo un provvedimento avente forza di legge poteva porre rimedio al problema, oltre a doversi risolvere anche la difficoltà inerente i tempi ristretti (gli interessati avrebbero dovuto compilare il modello entro 24 ore per presentarlo nei termini, oltretutto in forma cartacea, non essendo stato ancora predisposto il relativo software). Il decreto legge risolve dunque i problemi esposti, anche se ora si attende di conoscerne il testo per comprendere appieno quali saranno le modalità di presentazione della dichiarazione.

· Normativa statale/Dichiarazione ambientale - MUD (28/04/2010)  

Le imprese dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi sono costrette ad astenersi dalla presentazione del MUD

“Le imprese dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi sono costrette ad astenersi dalla presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale), in scadenza il 30 aprile prossimo, per la mancanza di indicazioni, in tempi utili, da parte del Governo”. Lo affermano, in una nota congiunta, le Associazioni del “Patto del Capranica”, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, Cna, Confartigianato. “Nonostante le ripetute assicurazioni che continuano a pervenire dal Ministero dell’Ambiente, mancano fino ad ora – ribadiscono le cinque Organizzazioni - certezze sia sulle modalità di trasmissione della dichiarazione sia sul più volte annunciato slittamento dei termini di presentazione”. “Pur essendo l’unico modello oggi giuridicamente valido, il nuovo MUD non è, infatti, ancora disponibile sulle piattaforme web ufficiali di Ecocerved – Unioncamere. E quand’anche venisse diffuso rapidamente, a pochi giorni dalla scadenza, sarebbe di fatto impossibile utilizzarlo da parte delle imprese per la complessità delle sua articolazione e per l’elevato numero di informazioni spesso non ancora note alle imprese stesse. Un’impossibilità, dunque, oggettiva da parte delle imprese che impedisce anche l’utilizzo della vecchia modulistica che, in quanto abrogata, non ha validità in mancanza di un provvedimento legislativo che ne ripristini l’efficacia”. “Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti ribadiscono, pertanto, la necessità e l’urgenza che il prossimo Consiglio dei Ministri deliberi una proroga dei termini di presentazione del MUD e che individui una soluzione rapida e condivisibile in materia”.

· Normativa statale/ Recepimento definitivo Direttiva servizi (26/04/2010)  

Pubblicato il decreto di recepimento della “Direttiva servizi”. Dall’8 maggio in vigore le nuove norme, che tendono all’eliminazione dei vincoli all’accesso alle attività imprenditoriali

Pubblicato il decreto di recepimento della “Direttiva servizi”. Dall’8 maggio in vigore le nuove norme, che tendono all’eliminazione dei vincoli all’accesso alle attività imprenditoriali. Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato nel supplemento ordinario n. 75/L alla G.U. n. 94, del 23 aprile, si applica a “qualsiasi prestazione, anche a carattere intellettuale, svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione”. Nei limiti di cui al decreto, l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie. Sono da considerare discriminatori i requisiti fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, ma sono degni di nota soprattutto i riferimenti, nell’art. 11 del D. Lgs. n. 59, al divieto di applicazione, “caso per caso, di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale”. Dette disposizioni potranno comportare l’esigenza, per le Regioni, di rivedere l’intera normativa concernente la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita. Nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della Direttiva 2006/123/CE adottata da ciascuna Regione nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal decreto medesimo. Il testo del decreto in Monitor, area giuridica, normativa statale generale.

· Normativa statale/ Interventi sulla distribuzione dei carburanti (21/04/2010)  

Stipulato presso il MISE un Protocollo di lavoro per la riforma della rete di distribuzione dei carburanti. Prezzi dei carburanti fermi per almeno sette giorni.

Stipulato presso il MISE un Protocollo di lavoro per la riforma della rete di distribuzione dei carburanti, nell’ambito del “Tavolo permanente di confronto sul mercato petrolifero”, cui prendono parte tutti i soggetti economici e istituzionali interessati, dagli assessori regionali competenti ai rappresentanti delle compagnie petrolifere, dagli operatori della logistica ai gestori dei distributori di carburanti ed ai consumatori. Come è noto, obiettivo del tavolo è quello di individuare gli interventi di tipo strutturale, sia nel settore della produzione sia nel settore della distribuzione, per ridurre il differenziale di prezzo tra l’Italia ed i 15 Paesi dell'area Euro. Il Protocollo odierno, secondo il Ministro Scajola, spinge “tutta la filiera a nuovi obbiettivi di efficienza e trasparenza. In particolare, sono affrontate: la definizione settimanale dei prezzi dei carburanti; una maggiore flessibilità degli orari dei distributori, ai quali sarà consentito di vendere più facilmente anche prodotti non oil; la razionalizzazione della rete di distribuzione per aumentare l’efficienza media delle stazioni di servizio; l’ampliamento dei self service e dei pre-pay per avvicinarci alle medie europee; la razionalizzazione dello stoccaggio e della distribuzione all’ingrosso dei carburanti. Con l’attuazione delle misure individuate nel Protocollo si avvia concretamente la riforma del settore della distribuzione ponendo le basi per ridurre il differenziale di prezzo dei carburanti tra l’Italia e l’Europa e per dare risposta seria e concreta alle polemiche che periodicamente infiammano il settore”. In particolare, il Protocollo incentiva la chiusura volontaria di impianti mediante il Fondo indennizzi esistente presso il MISE, anche attraverso modifiche regolamentari del Fondo che ne consentano una più ampia portata; prevedere che gli operatori che forniscono carburanti per autotrazione ai punti vendita non adottino variazioni in aumento dei propri listini dei prezzi consigliati prima di sette giorni dall’ultimo aumento; prevedere che il prezzo effettivamente praticato, esposto all’esterno di ogni distributore, non sia variato in aumento per almeno sette giorni; predisporre tutte le iniziative possibili, di natura normativa regolamentare e di politica concertativa con le Regioni e gli Enti locali al fine di arrivare alla rimozione dei vincoli per l’estensione delle attività non oil nei distributori e per l’estensione degli orari di apertura dei distributori; permettere nei rapporti commerciali l’adozione di nuove forme contrattuali negoziate tra le Associazioni dei gestori ed i singoli operatori; proseguire l’attività dei Tavoli di concertazione istituiti dal MISE al fine di monitorare gli effetti delle misure adottate per ridurre il divario tra il mercato italiano e quello europeo, concertare con le Regioni e le compagnie petrolifere la promozione degli investimenti per la selfizzazione degli impianti e per la diffusione di carburanti ecocompatibili; al fine di accrescere la sicurezza dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti, prevedere misure per favorire l’installazione di sistemi di pagamento elettronico con carte precaricate a costo zero per i consumatori; promuovere lo sviluppo di consorzi di acquisto tra gli operatori attivi nel mercato all’ingrosso dei prodotti petroliferi, privi di infrastrutture logistiche di transito e stoccaggio proprie. In “Monitor”, area giuridica, normativa statale generale, il testo del Protocollo.

· Normativa statale/ Presentazione MUD (21/04/2010)  

Il 30 aprile scade il termine per la presentazione del MUD alla camera di commercio, ma ancora non è stato predisposto il software del Modello da utilizzare per il 2010.

Il 30 aprile scade il termine per la presentazione del MUD alla camera di commercio, ma ancora non è stato predisposto il software del Modello da utilizzare per il 2010. Il Ministero dell’ambiente ha comunicato, sul proprio sito, che al Consiglio dei Ministri di venerdì 16 aprile sarebbe stato presentato uno schema di decreto legge per la proroga al 30 giugno del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale. Secondo quanto annunciato dal Ministero, il decreto avrebbe consentito inoltre alle aziende di utilizzare il vecchio modello cartaceo di MUD, aggiornato con le indicazioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e non il MUD elettronico che era stato introdotto nel dicembre del 2008 e che sarebbe dovuto entrare in vigore con la dichiarazione di quest’anno. L’intenzione del Ministero, in sostanza, in attesa dell’entrata in funzione nei prossimi mesi del SISTRI - il nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti – sarebbe quella di procedere, per la dichiarazione da presentare con riferimento all’anno 2009, come in passato, con il sistema cartaceo: ciò per risparmiare alle imprese che stanno affrontando il complesso processo di adozione del SISTRI adempimenti e oneri che il nuovo sistema sostituirà integralmente. Finora, però, agli annunci ed alle promesse del Ministero non sono seguiti i fatti. Le associazioni rappresentative delle imprese, preoccupate dai risvolti che la vicenda sta prendendo, hanno espressamente rivolto al Presidente del Consiglio ed al Ministro Prestigiacomo la richiesta di provvedere urgentemente con una proroga inerente i termini per la presentazione del MUD ed il Modello da utilizzare.


· Normativa statale/Decreto incentivi 2 (08/04/2010)  

Incentivi: è attivo il call center per la registrazione dei venditori e le informazioni ai clienti.

Incentivi: è attivo il call center per la registrazione dei venditori e le informazioni ai clienti. Il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, sul proprio sito internet, che Poste Italiane, partner del MISE nella campagna per gli incentivi a sostegno dei consumi e della ripresa produttiva, ha attivato un call center informativo e di assistenza per i cittadini e le imprese, che risponde al numero verde 800 123 450 da rete fissa e al numero 199 123 450 da rete mobile (il costo della chiamata dipende dall’operatore telefonico utilizzato). Per garantire la massima trasparenza, come richiesto dalle principali associazioni della distribuzione e dai diversi operatori delle telecomunicazioni, i venditori dovranno seguire una procedura di iscrizione ad un apposito elenco, prima di poter attivare l’effettiva erogazione degli incentivi ai consumatori, contattando il numero verde 800.556.670. Per gli abbonamenti ad internet veloce, invece, dovranno registrarsi solo gli operatori delle telecomunicazioni (e non i rivenditori), utilizzando esclusivamente l’indirizzo e-mail dedicato. Poste Italiane gestirà l’intero processo di liquidazione del contributo: accettazione della richiesta, ricezione della documentazione cartacea con conseguente archiviazione ottica sostitutiva, verifica del diritto a fruire degli incentivi, gestione dell’ammontare disponibile per le singole iniziative, predisposizione flussi di rimborso degli incentivi riconosciuti. Nei prossimi giorni sarà disponibile un portale internet dedicato alla campagna incentivi: tramite il portale i cittadini e i rivenditori potranno conoscere i dettagli dell’iniziativa e le modalità di fruizione degli incentivi. Il consumatore si rivolgerà direttamente al rivenditore per seguire la pratica di acquisto e di accesso ai benefici dell’incentivo. A sua volta il rivenditore, a partire dal 15 aprile, consulterà il call center al numero verde 800 556 670 per conoscere la disponibilità delle risorse finanziarie e fornire una risposta all’acquirente. Dal 17 maggio, invece, il rivenditore potrà ottenere informazioni ed eseguire il procedimento di prenotazione del contributo direttamente sul portale di gestione e prenotazione degli incentivi che sarà sempre messo a disposizione da Poste Italiane. Completate le pratiche dell’istruttoria, l’acquirente potrà comprare il bene desiderato ottenendo uno sconto prestabilito sul prezzo di acquisto. Sarà poi Poste Italiane, su disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico, a provvedere a rimborsare il rivenditore o il costruttore liquidando le somme con bonifico o postagiro. Al seguente indirizzo internet tutte le informazioni utili per rivenditori e consumatori:
http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it/

· Normativa statale/ Comunicazione unica (06/04/2010)  

Dal 1° aprile 2010 è a regime la Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa, già comunque operativa in via sperimentale dal 1° ottobre 2009 in tutte le Camere di commercio

Dal 1° aprile 2010 è a regime la Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa, già comunque operativa in via sperimentale dal 1° ottobre 2009 in tutte le Camere di commercio. Sono destinatari della comunicazione gli uffici del registro imprese delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, l’Agenzia delle entrate, l’INPS, l’INAIL, le commissioni provinciali per l'artigianato e gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali. Nei mesi della sperimentazione è stato possibile alle imprese presentare le prescritte comunicazioni con le modalità previste dalla previgente normativa, in alternativa alla Comunicazione Unica. Ora quest’ultima, da presentare esclusivamente per via telematica o su supporto informatico, rimane l’unica modalità consentita. Gli adempimenti che possono essere espletati tramite “Comunicazione unica” sono: dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA; domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio; domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL; domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali; domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS; variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a: attività esercitata, cessazione attività, modifica denominazione impresa individuale, modifica ragione sociale, riattivazione attività, sospensione attività, modifica della sede legale, modifica della sede operativa; domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS; domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane. Sulla gazzetta ufficiale del 3 aprile 2010 è stato pubblicato il decreto 3 marzo 2010, che reca in allegato i modelli di certificato-tipo inerenti il Registro delle imprese ed il modello di ricevuta di accettazione di Comunicazione Unica. INPS ed INAIL hanno provveduto a fornire alle proprie sedi ed ai soggetti interessati gli opportuni chiarimenti, attraverso i siti istituzionali. Importante, in particolare, la nota INAIL (prot. n. 60010.31/03/2010.0002858) con la quale l’Istituto chiarisce che, ai fini pratici, qualora l'impresa abbia deciso la data nella quale iniziare l'attività e intenda effettuare con la stessa comunicazione l'iscrizione al registro imprese, la dichiarazione di inizio attività a fini Iva, l'iscrizione all'INAIL, l'iscrizione all'Inps, tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il giorno di inizio dell'attività, in quanto il termine dell'INAIL, che è quello più anticipato, finisce per “guidare” gli altri. Come è noto, la comunicazione può essere presentata dalle imprese direttamente o tramite gli intermediari abilitati. L'art. 1 della legge n. 12/1979, relativo agli adempimenti previdenziali dei lavoratori dipendenti, stabilisce una riserva di legge a favore di soggetti determinati (consulenti del lavoro, commercialisti ed esperti contabili, avvocati, servizi istituiti da associazioni di categoria delle piccole imprese, Caf imprese): categorie che differiscono da quelle autorizzate a effettuare le comunicazioni al Registro imprese. Se, dunque, per le Camere di commercio può essere abilitato alla presentazione della Comunicazione qualunque soggetto (comprese le agenzie di pratiche varie), per quanto riguarda l'INAIL fanno riferimento i criteri stabiliti dalle leggi vigenti. Per effettuare le comunicazioni in rappresentanza delle imprese, gli intermediari dovranno abilitarsi presso l’INAIL registrandosi su “Punto cliente”: in caso contrario le denunce non saranno accettate.

· Normativa statale/ Decreto incentivi (31/03/2010)  

Al via, dal 6 aprile, gli incentivi sull’acquisto di elettrodomestici e beni ad alta efficienza energetica. Benefici anche per l’acquisto della prima abitazione.

Al via, dal 6 aprile, gli incentivi sull’acquisto di elettrodomestici e beni ad alta efficienza energetica. Benefici anche per l’acquisto della prima abitazione. Ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, che ha istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010, il Ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola ha firmato il decreto attuativo, in attesa di pubblicazione, che provvede ad individuare le modalita' di erogazione dei benefici, definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi. Questi ultimi sono corrisposti per operazioni di vendita stipulate non anteriormente alla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto e non oltre il 31 dicembre 2010. Ai consumatori spetta una riduzione sul prezzo di determinati prodotti. In particolare, la riduzione riguarderà: il 10% del costo, nel limite massimo di singolo contributo pari a 1.000 euro, per la sostituzione di mobili per cucina in uso con cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza aventi le caratteristiche individuate dal decreto, a condizione che la nuova cucina componibile sia corredata di almeno due tra gli elettrodomestici appositamente elencati; il 20% del costo per la sostituzione di lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe energetica, capacità di lavaggio, efficienza e asciugatura non inferiore alla classe A, nel limite massimo di singolo contributo pari a 130 euro, forni elettrici con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore alla classe A, nel limite pari a 80 euro, piani cottura con analoghi apparecchi dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma, nel limite pari a 80 euro, cappe con analoghe cappe climatizzate, nel limite pari a 500 euro, scaldacqua elettrici con installazione di pompe di calore ad alta efficienza dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria, nel limite pari a 400 euro. E’ prevista inoltre una riduzione per il 10% del costo per l’acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata ovvero con potenza non superiore a 70 Kw nuovo di categoria “euro 3” con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria “euro 0” o “euro 1”. Le agevolazioni concernono anche la concessione di un contributo di 50 euro a favore di persone fisiche con età compresa tra 18 e 30 anni per una nuova attivazione di banda larga. Infine, è accordato un contributo pari a 83 euro per mq, nel limite massimo di 5.000 euro, per l’acquisto di immobili di nuova costruzione, destinati a prima abitazione della famiglia, con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai valori specificamente previsti dalla legge n. 192/2005 (il contributo è aumentato a 116 euro per mq e fino a 7.000 euro per un fabbisogno energetico migliore almeno del 50%; la concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dell’attestato di certificazione energetica. I contributi non sono cumulabili con altri benefici previsti sul medesimo bene dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per l’agevolazione inerente l’acquisto degli immobili. Nei prossimi giorni, il Ministero fornirà i riferimenti telefonici di un contact center, mediante il quale i commercianti si iscriveranno al sistema in attesa dell’attivazione di apposito portale internet. Nei primi sessanta giorni successivi all’entrata in vigore del decreto, i commercianti effettueranno, mediante il contact center, le prenotazioni inerenti la vendita dei singoli prodotti a richiesta del consumatore. Attivata la procedura informatica, le pratiche dovranno essere completate mediante accesso al portale. La documentazione completa verrà inviata dal commerciante a Poste Italiane, che provvederà ad accreditare sul conto del commerciante le somme corrispondenti alla riduzione accordata al consumatore, al netto dei costi di gestione del sistema. In Monitor, area giuridica, normativa statale generale, il testo del decreto ministeriale.

· Il Piemonte ha approvato nuovi Indirizzi per i pubblici esercizi (08/02/2010)  

La Regione Piemonte ha approvato gli “Indirizzi generali e criteri regionali per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” per la predisposizione, da parte dei Comuni, dei criteri per l’insediamento di tali attività ...

Dopo l'approvazione della l.r. 29 dicembre 2006, n. 38, l'ultimo tassello per rendere operativa la nuova disciplina sui pubblici esercizi in Piemonte era l'approvazione di Indirizzi e criteri per i Comuni. Nel frattempo, la disciplina transitoria contenuta nell’art. 27, sanciva la permanenza dei parametri numerici di cui alla legge 25/96 fino all’adozione dei provvedimenti attuativi della stessa l.r. 38/2006. Con la D.G.R. n. n. 85-13268 del 8 febbraio 2010 sono stati emanati tali provvedimenti. Il tema dei parametri numerici è stato risolto in ossequio alla Direttiva Bolkenstein, per cui le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie degli esercizi di somministrazione non sono soggette ad alcuna limitazione quantitativa, per comune e per zona, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 41 della Costituzione e nella legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). Limitazioni di ordine quantitativo sono poste nei soli casi in cui ciò è ritenuto necessario per motivi imperativi di interesse generale, quali le ragioni di salute pubblica, di sicurezza e di tutela ambientale, nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità. A tal fine i Comuni, onde garantire la presenza di tale tipo di servizio, possono indicare una soglia di presenza minima per specifiche porzioni del territorio, con lo scopo di inibire la facoltà di trasferimento di sede delle attività esistenti che, trasferendosi, facessero venire meno la dotazione minima essenziale.
Dal punto di vista dei criteri qualitativi, è individuata la destinazione d'uso dei locali per somministrazione, sono previsti standard urbanistici di parcheggio, differenziati in base alle zone di appartenenza dei locali e ad eccezione delle aree a rischio desertificazione, in cui gli standard non sono richiesti. L'asseverazione di un tecnico abilitato dovrà dimostrare il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico, atmosferico e di sostenibilità del traffico veicolare generato dalla nuova apertura. In Monitor/Normativa regionale/Piemonte il testo della deliberazione. (Michele Deodati).

· Normativa nazionale/ Recepita la Direttiva servizi (24/03/2010)  

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, lo scorso 19 marzo, il decreto legislativo di recepimento della Direttiva relativa ai servizi nel mercato interno, meglio nota come “Direttiva Bolkestein”.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, lo scorso 19 marzo, il decreto legislativo di recepimento della Direttiva relativa ai servizi nel mercato interno, meglio nota come “Direttiva Bolkestein”. Si attende di conoscere il testo ufficiale, che per ora non è disponibile. Da quanto ci è dato sapere, però, nel testo licenziato dal Governo sarebbero contenute alcune importanti novità rispetto al testo a suo tempo messo a disposizione delle commissioni parlamentari per il parere. Va anzitutto evidenziato che, contrariamente a quanto prevedeva lo schema di decreto approvato il 17 dicembre 2009, l’attività di rivendita di giornali e riviste non verrebbe liberalizzata, poiché l’apposita disposizione, che prevedeva la DIA invece che l’autorizzazione e che sopprimeva i piani di localizzazione delle edicole, verrebbe avocata dal Dipartimento dell’editoria, al fine di discuterla eventualmente nell’ambito della riforma di settore. Altra importante novità riguarda il commercio su aree pubbliche. In una precedente “News” avevamo detto della possibilità che le concessioni di posteggio potessero non essere più automaticamente rinnovate alle scadenze decennali, in applicazione del principio, stabilito dalla Direttiva n. 123/2006/CE, secondo cui, nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali; in tali casi, il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo. Il decreto approvato conterrebbe, a quanto è dato sapere, una norma che prevede l’approvazione di un’Intesa in sede di Conferenza Unificata, finalizzata alla disciplina degli aspetti inerenti il rilascio ed il rinnovo delle concessioni, anche in deroga al principio che prevede il divieto di rinnovo automatico. Altre novità per il settore della distribuzione commerciale concernono l’assoggettamento dell’avvio degli esercizi di vicinato, degli spacci aziendali, dell’attività di commercio elettronico a mera DIA con efficacia contestuale, superando l’obbligo di attendere trenta giorni dalla presentazione della comunicazione. Va poi evidenziata l’espressa previsione, per il commercio e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei divieti di far riferimento, nella programmazione delle attività ed ai fini del rilascio delle autorizzazioni, alla prova dell’esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell’attività o dell’adeguatezza della medesima rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti: ciò potrà comportare in futuro la modifica di quelle legislazioni commerciali che si pongono in contrasto con detti princìpi. Infine, il decreto sopprime i ruoli in cui finora erano obbligati ad iscriversi agenti immobiliari e di affari ed agenti e rappresentanti di commercio; viene però conservato l’obbligo di attestare il possesso dei relativi requisiti professionali, ai fini dell’iscrizione al Registro delle imprese o al REA. Non appena verrà pubblicato, il testo del decreto legislativo sarà consultabile nell’area giuridica di “Monitor”.

· Normativa nazionale / Schema ddl sui “farmer market” (19/03/2010)  

Lo scorso 1° marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di disegno di legge recante norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta e di qualità.

Lo scorso 1° marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di disegno di legge recante norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta e di qualità. Il ddl, su cui la Conferenza Unificata dovrà esprimere il proprio parere prima della definitiva approvazione, ha, quali elementi salienti, la vendita diretta di frutta e ortaggi di qualità da parte degli imprenditori agricoli del territorio di produzione, con abbattimento dei costi di trasporto delle merci e conseguente diminuzione di traffico e inquinamento. Le norme, nello specifico, prevedono che, al fine di favorire l’acquisto e il consumo di prodotti agricoli “a chilometro zero” provenienti da filiera corta e di prodotti di qualità, nonché di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e sulle specificità dei prodotti stessi, le strutture commerciali possano riservare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale. Da evidenziare che per “prodotti a chilometro zero” si intendono i prodotti agricoli provenienti da aree di produzione appartenenti all’ambito regionale in cui è ubicato il mercato agricolo di vendita diretta situati ad una distanza non superiore a 50 chilometri dal luogo in cui è effettuata la vendita ovvero ove è ubicato il mercato; per “prodotti di qualità”, i prodotti agricoli di cui sia dichiarata la qualità ai sensi della normativa comunitaria. Per le grandi strutture di vendita e per i centri commerciali nei quali si esercita anche la vendita di prodotti agricoli che si impegnino a porre in vendita prodotti agricoli a chilometro zero provenienti da filiera corta e prodotti di qualità in misura non inferiore, in termini di valore, al 30 per cento delle produzioni agricole complessivamente acquistate su base annua, sono previste inoltre agevolazioni consistenti nella riduzione del 50 per cento del contributo per il rilascio del permesso di costruire o di altri atti autorizzatori o concessori in materia di edilizia o urbanistica. Nei mercati agricoli di vendita diretta potranno esercitare l’attività gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese che rispettino le seguenti condizioni: a) vendita di prodotti agricoli ottenuti in Italia provenienti dalla propria azienda o, nel caso di impresa costituita in forma societaria, dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli di provenienza extra-aziendale nel rispetto del limite della prevalenza di cui all’articolo 2135 del codice civile; b) possesso di documentazione, anche fiscale e contabile, idonea a comprovare la provenienza dei prodotti agricoli posti in vendita come stabilito nella lettera a) e a consentire lo svolgimento dell’attività di controllo. I mercati di vendita diretta potranno essere istituiti dai Comuni, anche consorziati o associati, ovvero su iniziativa degli imprenditori singoli, associati o attraverso le loro associazioni di categoria, previa presentazione di una dichiarazione di inizio attività, contenente l’impegno al rispetto delle disposizioni di legge e del disciplinare di mercato. Il mercato agricolo potrà iniziare ad operare decorsi trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte del Comune nel cui territorio è situato e la gestione dello stesso potrà essere demandata a società specificamente incaricate. Ciò detto, va evidenziato che in materia già vige il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, recante norme sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, che ha molti punti in Comune con lo schema di ddl governativo. Occorrerà capire come i due provvedimenti possano combinarsi, o se il nuovo ddl abroghi implicitamente il Dm vigente. Osserviamo che un’ulteriore proposta di legge (A.C. n. 3022, recante “Norme per incentivare la vendita diretta nei mercati e il commercio dei prodotti agroalimentari a filiera corta”) era stata presentata nel mese di gennaio 2010 al fine di elevare a rango legislativo la disciplina dei mercati di vendita diretta attualmente definita dal Dm 20 novembre 2007. Probabilmente secondo la stessa ratio è intervenuto il ddl del Governo. In “Monitor”, area giuridica, normativa statale generale, il testo del ddl.

· Al via in Emilia Romagna il recepimento della Direttiva Servizi (09/02/2010)  

Al via in Emilia Romagna la prima legge comunitaria: si parte con il recepimento della la direttiva n. 123/2006/CE, meglio conosciuta come direttiva Servizi o direttiva Bolkestein, dal nome del suo relatore.

Al via in Emilia Romagna la prima legge comunitaria: si parte con il recepimento della direttiva n. 123/2006/CE, meglio conosciuta come direttiva Servizi o direttiva Bolkestein, dal nome del suo relatore. Questo provvedimento, che vede L'Emilia Romagna, insieme a Piemonte e Camapania tra le prime Regioni italiane ad ottemperare agli obblighi europei sul libero mercato dei servizi, prevede non poche innovazioni per tutta una serie di attività: cominciamo dalle strutture ricettive turistiche, per le quali la DIA differita, già prevista per le strutture extra alberghiere, è estesa anche alle strutture alberghiere, relativamente alle quali in passato era prevista l’autorizzazione. Novità anche in materia di professioni turistiche, dove è eliminata la figura di “animatore turistico” e l’ambito di validità dell’abilitazione all’esercizio della professione di “guida turistica” è esteso all’intero territorio regionale, in coerenza con la “Direttiva servizi”, ed in attuazione di quanto deciso dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 271 del 2009.
Doppio binario per la regolamentazione della professione di “maestro di sci”: spetta allo Stato disciplinare il riconoscimento delle qualifiche professionali “formali”, mentre spetta alla Regione autorizzare l’esercizio in forma stabile della professione per i cittadii di altri Stato membro. Ai fini dell'esercizio di tale professione in Emilia-Romagna il requisito dell’appartenenza ad un Paese membro della Ue equivale alla cittadinanza italiana. Chi possiede idoneo titolo professionale, che voglia esercitare la professione in Emilia-Romagna deve richiedere l’iscrizione all’albo regionale dei maestri di sci, tramite la presentazione della DIA immediata. e così anche per le guide alpine. Scuole di sci e di snowboard sono facilitate con l'introduzione della DIA immediata in luogo della vigente autorizzazione. Semplificazioni in vista anche per il riconoscimento delle scuole di alpinismo, con l'eliminazone del parere del Collegio regionale delle guide alpine.
Resta intatto il regime autorizzatorio per l'apertura di agenzie di viaggi, ma si introduce la regola del silenzio assenso. Per l’apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggi e turismo si conserva la DIA differita prevedendo che le attività possano iniziare trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione.
DIA immediata anche per l’attività svolta negli esercizi di vicinato e per le forme speciali di vendita (vendita al dettaglio negli spacci interni; vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; vendita presso il domicilio del consumatore, ecc.).
L’autorizzazione vige ancora per l’apertura di stabilimenti termali, ma è soggetta a silenzio assenso. Attività funebre e di trasporto funebre, nonchè commercio, allevamento, addestramento e custodia degli animali da compagnia passano a Dia immediata.
Lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) è definito unico punto di accesso per tutti i soggetti che avviano ed esercitano un’attività produttiva, rinviando ad un regolamento della Giunta regionale il compito di adeguare le relative procedure amministrative. Ampio spazio è riservato alle procedre telematiche e alla Rete regionale dei SUAP, quale organizzazione dedicata della rete degli sportelli unici attività produttive per il collegamento informatizzato degli sportelli unici istituiti nella regione, nonché per la trasmissione in via telematica di documenti tra i SUAP e gli altri enti che intervengono nei procedimenti. A coordinare la rete sarà la Regione Emilia-Romagna mediante un apposito “Tavolo di coordinamento”. In Monitor/Normativa regionale il testo del provvedimento non appena pubblicato(Michele Deodati).

· Normativa regionale/ Concessioni demaniali. Stop ai rinnovi (15/02/2010)  

Sulla base di quanto previsto dalla Direttiva servizi, oltre ai titolari di stabilimenti balneari, anche i commercianti su aree pubbliche rischiano di perdere il diritto al rinnovo delle concessioni...

Sulla base di quanto previsto dalla Direttiva servizi, oltre ai titolari di stabilimenti balneari, anche i commercianti su aree pubbliche rischiano di perdere il diritto al rinnovo delle concessioni. Ai sensi dell’art. 12 della Direttiva n. 123/2006/CE (c.d. Direttiva “Bolkestein”), “qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”; in tali casi, “l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”. E’ in base a tale previsione che il legislatore statale, con il decreto legge n. 194/2009 (decreto “milleproroghe”), nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, ha soppresso il cosiddetto “diritto di insistenza”, per effetto del quale, in sede di rinnovo delle concessioni demaniali marittime, alla scadenza dei sei anni previsti dalla legge n. 494/93, veniva data preferenza alle precedenti concessioni già rilasciate. Ma il problema sembra estendersi anche ad altre concessioni di beni demaniali. Alcune Regioni (fra queste Emilia Romagna e Toscana), avvertendo il rischio che, in applicazione delle menzionate disposizioni di cui alla Direttiva servizi, i Comuni non possano procedere all’automatico rinnovo di migliaia di concessioni di posteggio rilasciate ai commercianti su aree pubbliche, hanno considerato la possibilità di chiedere al Governo l’adozione di una moratoria simile a quella approvata con il DL n. 194 (che ha previsto la proroga al 2012 – probabilmente estesa al 2015 in fase di conversione in legge - delle concessioni demaniali marittime in scadenza) per mettere in salvo le situazioni relative ai titolari di stabilimenti balneari, almeno fino a quando non si proceda alla revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

· Normativa nazionale/ SISTRI – Tracciabilità rifiuti (12/02/2010)  

Un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sostituirà gli adempimenti in materia di tenuta dei registri di carico e scarico e dichiarazione al catasto (MUD)

Un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sostituirà gli adempimenti in materia di tenuta dei registri di carico e scarico e dichiarazione al catasto (MUD). Con la pubblicazione nella G.U. del decreto del Ministero dell’ambiente del 17 dicembre 2009 partono le procedure per la realizzazione del SISTRI, un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti ai fini della prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti, procedure inizialmente previste dalla legge Finanziaria 2007, alla quale era poi seguita, con il successivo D. Lgs. n. 4/08, la previsione dell’obbligo dell’installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche per le categorie dei soggetti già obbligati alla predisposizione della documentazione cartacea in materia di rifiuti. La realizzazione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti si sarebbe dovuta aggiungere al formulario di identificazione, al registro di carico e scarico e al Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), ma il legislatore, con l’art. 14-bis del DL n. 78/09, convertito in legge n. 102/09, ha poi disposto che il Ministro dell’ambiente, attraverso uno o più decreti, avrebbe definito tempi e modalità di attivazione, data di operatività del sistema, informazioni da fornire, modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, modalità di elaborazione dei dati ed entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati per il funzionamento del SISTRI, oltre a prevedere l’emanazione di uno o più regolamenti che indicassero le disposizioni da abrogare a decorrere dalla data di operatività del nuovo sistema. Dunque, con il Dm 17 dicembre 2009 si è data concreta attuazione all’istituzione del SISTRI, individuando le modalità organizzative per sostituire il sistema cartaceo con un sistema basato su tecnologie elettroniche ed eliminando tutte le disposizioni considerate inutili rispetto al nuovo sistema. Le nuove disposizioni riguardano chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D. Lgs. n. 152/06, ovverosia rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali, rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi. Il SISTRI, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, sarà operativo dal 13 luglio 2010 per un primo gruppo di operatori interessati, fra i quali i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di cinquanta dipendenti e le menzionate imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di cinquanta dipendenti; dal 12 agosto successivo per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupino fino a cinquanta dipendenti e per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che occupino tra i cinquanta e gli undici dipendenti. Tali soggetti dovranno iscriversi al sistema rispettivamente entro il 1° ed il 30 marzo, pagando appositi contributi annuali. Con la partenza del sistema, gli operatori comunicheranno le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività utilizzando dispositivi elettronici USB, idonei a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. Sarà necessario dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale dell'impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unita' locale. Le “chiavette” verranno consegnate dalle camere di commercio o dalle Associazioni di categoria delegate. I trasportatori di rifiuti installeranno sui propri mezzi un dispositivo elettronico con la funzione di monitorare il percorso effettuato dai medesimi, definito black box. La consegna e l'installazione della black box avverrà presso le officine autorizzate, il cui elenco sarà fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e sarà disponibile sul portale del sistema SISTRI. Il testo del decreto istitutivo del SISTRI in Monitor, area giuridica, normativa statale generale. Gli allegati sono scaricabili dal portale www.sistri.it

· Normativa regionale/DURC per operatori su aree pubbliche (11/02/2010)  

Le Regioni frenano sul DURC. A seguito dell’approvazione della Finanziaria 2010, alcune Regioni hanno comunicato che i Comuni non possono pretendere dagli “ambulanti” il documento

Le Regioni frenano sul DURC. A seguito dell’approvazione della Finanziaria 2010, alcune Regioni hanno comunicato che i Comuni non possono pretendere dagli “ambulanti” il documento unico di regolarità contributiva, in attesa dell’approvazione di una specifica disciplina regionale. Come si ricorderà, l’art. 11-bis della legge n. 102/2009, di conversione del DL n. 78/2009, modificando l’art. 28 del D. Lgs. n. 114/98, aveva stabilito che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche era da assoggettare alla presentazione, da parte del richiedente, del DURC, di cui all’art. 1, comma 1176, della legge n. 296/06. Inoltre, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione, il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle Associazioni di categoria riconosciute dal CNEL, avrebbe dovuto verificare la sussistenza del documento. Anche il successivo art. 29 del decreto Bersani era stato modificato, con la previsione della revoca dell’autorizzazione in caso di mancata presentazione del DURC. Riguardo l’applicazione della nuova normativa si erano subito presentati seri problemi, da quello inerente l’effettiva applicabilità della norma (che interveniva su un decreto disapplicato in alcune Regioni per effetto del gioco delle competenze in materia di commercio), alle difficoltà attinenti la richiedibilità del DURC nel caso in cui il commerciante su aree pubbliche non abbia dipendenti iscritti alla gestione INAIL (in tal caso non si potrebbe tecnicamente parlare di un DURC), fino all’impossibilità di chiedere un documento di regolarità contributiva a chi inizi l’attività di commercio su aree pubbliche senza ancora aver aperto proprie posizioni previdenziali ed assistenziali. Ha provveduto alla correzione del testo la legge Finanziaria 2010 (L. 23 dicembre 2009, n. 191), la quale, all’art. 2, comma 12, stabilisce ora che le regioni, nell’esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del DURC; in tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo; il DURC deve essere rilasciato anche alle imprese individuali. Inoltre, l’autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell’art. 28. Orbene, alcune Regioni hanno provveduto immediatamente ad intervenire in materia: ad esempio, la Liguria, con atto del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico (del 25.1.2010), ha chiarito che, in attesa di interventi normativi di livello regionale, “il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche non debba essere subordinato alla presentazione del DURC da parte del richiedente, né i Comuni possono assoggettare l’efficacia di dette autorizzazioni alla sussistenza del DURC in capo ai rispettivi titolari”. Stessa cosa aveva fatto il collega della Regione Toscana, con provvedimento del 15 gennaio. La Regione Lombardia, con DGR n. 8/11003, ha invece chiarito che l’attestazione di cui alla L.R. n. 15/2000, art. 2, comma 3-bis, assolve anche alle finalità di cui alla legge Finanziaria 2010; trattasi, nello specifico, di un’attestazione da allegare alla “carta di esercizio”, ossia al documento di cui si deve dotare il commerciante ambulante che esercita l’attività nei posteggi mercatali periodici e nelle fiere ricorrenti: l’attestazione ha l’obiettivo di elencare la regolarità amministrativa, previdenziale, fiscale ed assistenziale del commerciante, dunque sarebbe inutile pretendere l’allegazione del DURC.

· Normativa regionale/Direttiva servizi (10/02/2010)  

Campania e Piemonte sono le prime Regioni a recepire la “Direttiva servizi “, anticipando lo Stato, che ancora non ha provveduto all’approvazione dello schema di decreto di recepimento.

Campania e Piemonte sono le prime Regioni a recepire la “Direttiva servizi “, anticipando lo Stato, che ancora non ha provveduto all’approvazione dello schema di decreto di recepimento. Come è noto, la legge Comunitaria 2008 (L. n. 88/09) prevede che il Governo debba approvare i decreti legislativi per il recepimento delle Direttive contenute in elenchi allegati entro le scadenze previste dalle medesime; per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge, il Governo dispone di ulteriori tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, che vanno a scadere il 28 marzo 2010. Attualmente, lo schema statale di decreto di recepimento della Direttiva 123/2006 è all’attenzione delle commissioni parlamentari per il parere. Lo stesso schema prevede che, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del decreto si applichino fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal decreto statale di recepimento. Le Regioni, al fine di non incorrere in procedure di infrazione, si sono comunque già mosse. Alcune (Campania, Piemonte) hanno già provveduto al recepimento, altre vi stanno provvedendo (Emilia Romagna, Toscana, Sicilia, Calabria e, ai vari stadi di redazione dei testi, tutte le altre). La Regione Campania, in particolare, ha approvato la Delibera di Giunta 22 gennaio 2010, n. 18, con la quale ha provveduto ad adeguarsi ai princìpi generali della Direttiva servizi, tra i quali quello secondo cui “i regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità”, nonché il principio in base al quale il diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito in un altro Stato membro non può essere subordinato alla sussistenza di requisiti quali l’obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia o di ottenere un’autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l’iscrizione in un registro o a un ordine professionale nazionale, salve deroghe particolari. La Regione Piemonte, a differenza della Campania, ha invece approvato un’apposita legge, la n. 38, del 30 dicembre 2009, che dedica molto spazio alla disciplina dell’attività ricettiva, prevedendo l’assoggettamento delle varie attività a semplice DIA. La legge disciplina altresì l’attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo (agenzie di viaggi), l’ordinamento della professione di maestro di sci e di guida alpina, alcuni aspetti inerenti l’esercizio della professione di guida turistica, le attività di estetista ed acconciatore, fino a toccare aspetti inerenti le attività artigianali, le concessioni demaniali, l’attività di esercizio di vicinato, che viene assoggettata a dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dunque con la possibilità di avvio dell’attività contestuale alla DIA, diversamente da quanto previsto dal D. Lgs. n. 114, che prevedeva il decorso obbligatorio di 30 giorni dalla comunicazione. (In Monitor, Area giuridica, Normativa regionale, i relativi provvedimenti).

· Commercio equo e solidale in Emilia Romagna (29/12/2009)  

Con la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 26, anche l'Emilia Romagna provvede alla disciplina del commercio equo e solidale.

Con la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 26 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 226 del 29 dicembre 2009), anche l'Emilia Romagna provvede alla disciplina del commercio equo e solidale. Questa iniziativa si porpone l'obiettivo di diffondere tra i consumatori una maggiore consapevolezza quanto alla responsabilità degli acquisti, diffondendo i prodotti facenti parte della rete del commercio equo e solidale. Il commercio equo e solidale è caratterizzato da un approccio alternativo al commercio internazionale
tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nelle relazioni economiche internazionali attraverso migliori condizioni commerciali e sociali per i produttori ed i lavoratori dei paesi in via di sviluppo. In Monitor/normativa regionale il testo del provvedimento. (Michele Deodati)
Sono soggetti del commercio equo e solidale gli enti non aventi scopo di lucro,
organizzati in forma collettiva e democratica, che operano in forma stabile sul territorio regionale quali enti che rilasciano l'accreditamento di organizzazione del commercio equo e solidale, organizzazioni del commercio equo e solidale, enti certificatori. Tali soggetti possono essere destinatari di contributi regionali. Caratteristiche dei prodotti del commercio equo e solidale sono: provenienza da un'organizzazione accreditata per il commercio equo e solidale, oltre che certificazione dei prodotti.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità attuative degli specifici interventi per l'erogazione dei contributi; le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente; i requisiti che devono possedere i soggetti del commercio equo e solidale beneficiari degli aiuti. In Monitor/normativa regionale il testo del provvedimento. (Michele Deodati)

· Normativa statale/Decreto Milleproroghe 2010 (04/01/2010)  

Pubblicato il decreto Milleproroghe 2010: prorogati il “bonus fiscale” per gli esercenti impianti di distribuzione carburanti e la scadenza delle concessioni demaniali marittime.

Pubblicato il decreto Milleproroghe 2010: prorogati il “bonus fiscale” per gli esercenti impianti di distribuzione carburanti e la scadenza delle concessioni demaniali marittime. Il consueto decreto legge che provvede alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative (30 dicembre 2009, n. 194) è nella G.U. n. 302, del 30 dicembre 2009, in vigore dal giorno stesso della pubblicazione. Tra le disposizioni approvate, vanno messi in evidenza la proroga del “bonus fiscale” per gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per i periodi di imposta 2009 e 2010; la proroga al 31 dicembre 2012 (anche se nei comunicati successivi alla deliberazione del Consiglio dei Ministri si era parlato del 2015) della durata delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, in attesa della revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle predette concessioni, da realizzarsi sulla base di un’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; dal 30 dicembre 2009 è comunque soppresso il “diritto di insistenza”, previsto dall’art. 37 del codice della navigazione, che finora, in sede di rinnovo delle concessioni, accordava la preferenza ai precedenti concessionari rispetto a chi presentasse nuove domande: detto principio non era più sostenibile sulla base della “Direttiva servizi” (Dir. 123/2006/CE); il differimento (con successivi provvedimenti), a favore dei soggetti interessati dagli eventi sismici occorsi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; l’estensione al 2010 del regime previsto dal comma 3-bis dell’art. 9 del DL n. 185/08, convertito, con modificazioni, in legge n. 2/09, in base al quale, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente; la proroga al 31 dicembre 2010 del termine, di cui all’art. 7 del DL n. 144/05, entro il quale chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (internet point), deve chiederne la licenza al questore; infine, viene differito al 1° marzo 2010 il termine per la presentazione delle istanze da presentarsi, nelle Zone Franche Urbane, da parte dei soggetti di cui ai commi 341 e 341-bis dell’art. 1 della legge n. 296/06, con riferimento alla lettera d) del comma 341, laddove prevede l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. In Monitor, Area giuridica, normativa statale generale, il testo del decreto legge.

· Normativa regionale/Saldi invernali 2010 (31/12/2009)  

Via ai saldi dal 2 gennaio. La maggior parte delle città capoluogo inizia subito con le vendite di fine stagione.

Via ai saldi dal 2 gennaio. La maggior parte delle città capoluogo inizia subito con le vendite di fine stagione: così Milano, Bologna, Roma, Napoli. Seguono, il 5, Genova e Torino. Firenze segue il 7, insieme a Perugia. Ultima è Aosta, il 10 gennaio. A Trento date libere, le vendite di fine stagione possono essere effettuate durante tutto l’anno, previa comunicazione 15 giorni prima alla Camera di commercio. Il calendario completo in Monitor, Area Giuridica, Legislazione statale generale.

· Normativa statale/Direttiva Bolkestein (21/12/2009)  

Il Governo ha approvato lo schema di decreto di recepimento della Direttiva servizi. Il termine per la definitiva approvazione del decreto, originariamente fissato al 28.12.2009, slitta a marzo 2010.

Il Governo ha approvato lo schema di decreto di recepimento della Direttiva servizi. Il termine per la definitiva approvazione del decreto, originariamente fissato al 28.12.2009, slitta a marzo 2010, in relazione a quanto previsto dall’art. 1 della legge Comunitaria 2008. Il provvedimento verrà ora sottoposto ai pareri della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato, per poi tornare al Consiglio dei Ministri per l’approvazione finale. La Direttiva n. 123/2006, come è ormai noto, disciplina la prestazione dei servizi nello spazio comunitario, per tale intendendo qualsiasi prestazione, anche a carattere intellettuale, svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione. Lo schema di decreto di recepimento conferma come l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi costituiscano espressione della libertà di iniziativa economica e non possano essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie, quali requisiti fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull’ubicazione della sede legale, nonché l’applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordini il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell’esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell’attività o alla valutazione dell’adeguatezza dell’attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti. Divieti e limitazioni sono invece possibili quando le competenti amministrazioni individuino requisiti di programmazione che non perseguino obiettivi economici, ma che siano dettati da motivi imperativi d’interesse generale, quali l’ordine pubblico, la sicurezza, l’incolumità, la sanità pubbliche, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale. Nei casi in cui sussistano tali motivi imperativi di interesse generale, l’accesso e l’esercizio di una attività di servizio possono, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, essere subordinati al rispetto di requisiti inerenti restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori. Ordinariamente, l’accesso o l’esercizio di un’attività di servizi saranno subordinati alla presentazione all’amministrazione competente di una dichiarazione di inizio attività. Regimi autorizzatori potranno essere istituiti o mantenuti solo se giustificati dai cennati motivi imperativi di interesse generale. Lo schema di decreto individua, in prima battuta, i regimi autorizzatori applicabili ad attività imprenditoriali nei settori regolamentati dal Ministero dello sviluppo economico (attività commerciali, artigianali e di servizi) e dal Ministero della Giustizia (attività professionali). In relazione a quanto disposto dall’art. 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del decreto legislativo di recepimento si applicheranno, in applicazione del principio di “cedevolezza”, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE adottata da ciascuna Regione nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal decreto. Per ciò che concerne i particolari settori, rimangono assoggettati a DIA l’avvio degli esercizi di vicinato, degli spacci interni, delle attività di vendita mediante distributori automatici o presso il domicilio dei consumatori. Sarà possibile, per la prima volta, alle società di capitali e cooperative esercitare il commercio su aree pubbliche. L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico rimane soggetta ad autorizzazione, ma i Comuni potranno adottare provvedimenti di programmazione delle aperture “limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela”. Tale programmazione potrà prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. Viene per la prima volta assoggettato a DIA l’avvio di una attività di distribuzione di giornali e riviste. Vietati, in proposito, criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti editoriali e presenza di altri punti esclusivi e non esclusivi di vendita di quotidiani e periodici. Eventuali limitazioni alle nuove aperture potranno essere correlate esclusivamente alla finalità della tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale. Soppressi i ruoli tenuti dalle Camere di commercio per l’iscrizione degli agenti e rappresentanti di commercio e per i mediatori, ma rimane ferma l’esigenza di attestare il possesso dei requisiti professionali, così come per le attività di acconciatore, estetista, tintolavanderia, la cui apertura viene assoggettata a mera DIA. La dichiarazione di inizio attività è prevista anche per l’avvio di una struttura ricettiva (alberghi, camping, ecc.), fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. La prestazione temporanea e occasionale di servizi sarà sempre consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicheranno ai soggetti di cui sopra in caso di prestazione temporanea e occasionale solo qualora sussistano ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Infine, come previsto dall’art. 38 del DL n. 112/08, convertito in legge n. 133/08, l’espletamento di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi avverrà in via telematica attraverso lo sportello unico per le attività produttive. I prestatori presenteranno le domande necessarie per l’accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio presso lo SUAP, ma potranno rivolgersi, per le medesime esigenze, a soggetti privati appositamente accreditati (Agenzie per le imprese). Le domande potranno essere presentate anche contestualmente alla comunicazione unica, disciplinata dall’art. 9 del DL n. 7/07, convertito in legge n. 40/07, attraverso il registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che le trasmetterà immediatamente allo sportello unico. (Il testo dello schema di decreto legislativo nella sezione Monitor, area giuridica, legislazione statale generale).


· Regione Marche: Testo Unico sul commercio (10/11/2009)  

Al via con la legge regionale 27 del 10 novembre 2009 il Testo Unico sul commercio della Regione Marche.

Al via con la legge regionale 27 del 10 novembre 2009 il Testo Unico sul commercio della Regione Marche. A trovare compiuta disciplina, oltre naturalmente al commercio al dettaglio in sede fissa, tutte le altre forme di distribuzione: commercio all’ingrosso, su aree pubbliche, rivendite di quotidiani e periodici, distribuzione carburanti, forme speciali di vendita, somministrazione. Non mancano incentivi e manifestazioni fieristiche. L’attuazione del Testo Unico è però rinviata ad uno o più regolamenti di competenza della Giunta Regionale. Anche le Province sono coinvolte, in quanto attraverso i piani territoriali di coordinamento dovranno individuare le aree per la localizzazione delle grandi strutture di vendita. La fase attuativa dovrà risolvere gli aspetti cruciali della programmazione: individuare aree commerciali e bacini di utenza, definire le zone a cui si applicano i limiti massimi di superficie, fissare limiti massimi di superficie per medie e grandi strutture di vendita. Vanno inoltre stabiliti gli elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita, con particolare riguardo all’inserimento all’interno delle stesse di appositi spazi per la vendita di prodotti agricoli regionali, e di sistemi informativi per la promozione delle produzioni tipiche, nonché della promozione della fruizione delle risorse ambientali e turistiche del territorio.
Per il consumo sul posto dei prodotti alimentari negli esercizi di vicinato è consentita la sola dotazione di piani di appoggio.
Le vendite promozionali subiscono l’unico divieto nei trenta giorni precedenti i saldi.
Sul fronte autorizzatorio non mancano le novità per quanto riguarda stampa quotidiana e periodica, mentre non si riscontrano particolari innovazioni rispetto al commercio in sede fissa. L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale, sono soggetti a DIA inviata al Comune competente per territorio. Permane la distinzione tra punti vendita esclusivi e non esclusivi, ma sparisce il riferimento all’atto autorizzatorio, soppiantato dalla semplice dichiarazione. Per quanto attiene alla somministrazione, i Comuni stabiliranno i criteri per l’autorizzazione, l’ampliamento e il trasferimento di sede dei pubblici esercizi, evitando l’utilizzo di criteri numerici. Anche qui, come per le medie strutture, permane il regime autorizzatorio. Difficile esprimere un giudizio su questo Testo Unico, essendo la quasi totalità della disciplina rimessa alla successiva attività regolamentare. A destare perplessità la previsione di un limite massimo non tanto per le medie strutture ma per le grandi. In Monitor/Nomrativa regionale il testo del provvedimento. (Michele Deodati)

· Addio ai limiti numerici in Emilia Romagna (23/11/2009)  

Con D.G.R. n. 1879 del 23 novembre 2009, la Regione Emilia Romagna ha adeguato ai principi della liberalizzazione le direttive sui pubblici esercizi.

Limiti numerici addio. Con D.G.R. n. 1879 del 23 novembre 2009, dopo un periodo di attesa, la Regione Emilia Romagna ha abbandonato le iniziali posizioni di distanza dai principi sanciti dalla riforma Bersani del 2006, prendendo atto dell'ormai consolidata giurisprudenza sulla portata di questa normativa (v. Cds, 2808/2009). L'adeguamento ai principi di liberalizzazione è avvenuto con nuove direttive ai Comuni per la redazione dei Criteri di programmazione della somministrazione di alimenti e bevande. Limiti numerici, contingenti di superficie e distanze minime tra esercizi sono infatti espressamente esclusi dai contenuti della pianificazione comunale. Al loro posto la Regione richiede interventi mirati a favorire l'efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore, con particolare riguardo all'adeguatezza della rete e all'integrazione degli
esercizi di somministrazione nel contesto sociale ed ambientale. La svolta qualitativa si concentra su elementi quali standard di parcheggio obbligatori, insonorizzazione degli edifici, aree carico/scarico merci, attenzione ai disabili, servizi igienici di cortesia distinti, migliore organizzazione degli spazi tra superficie di servizio e superficie dedicata alla somministrazione.
Viene inoltre riconosciuta l’utilità della zonizzazione, e la possibilità di diversificare lo sviluppo delle varie zone con vincoli inerenti gli orari di apertura e di chiusura dell'attività, la tipologia degli alimenti e delle bevande somministrate, le modalità di erogazione del servizio, soprattutto se svolto in aree esterne o visibili all'esterno. Nelle aree da salvaguardare dal punto di vista storico-archeologico, è possibile introdurre limitazioni relative alla dimensione degli esercizi, alla tipologia di prodotti somministrati, agli aspetti strutturali (insegne, arredi, apparecchiature).
Per inibire l’attivazione di nuovi esercizi devono sussistere problemi di sostenibilità sociale e ambientale e di accessibilità, accertati in base ad indicatori oggettivi. In Monitor/normativa regionale il testo del provvedimento. (Michele Deodati)

· Dissenso dell'INU sui progetti di leggi sugli stadi (07/12/2009)  

L’Istituto Nazionale di Urbanistica (I,N.U.) esprime massima preoccupazione e il proprio dissenso per i contenuti dei due Disegni di Legge relativi a “Disposizioni per favorire la costruzione e alla ristrutturazione di impianti sportivi e stadi” e il seco

L’Istituto Nazionale di Urbanistica esprime massima preoccupazione e il proprio dissenso per i contenuti dei due Disegni di Legge relativi a “Disposizioni per favorire la costruzione e alla ristrutturazione di impianti sportivi e stadi” e il secondo Ddl per “Favorire le società e le associazioni sportive anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell’impiantistica sportiva”, il primo già approvato in sede deliberante dalla 7° Commissione del Senato “Istruzione pubblica, beni culturali, spettacolo e sport” e il secondo in sede referente dalla stessa Commissione.
Infatti, i due disegni di legge configurano, secondo l'I.N.U., modalità del tutto inaccettabili per raggiungere i fini preposti, pur partendo da esigenze giuste, quali incentivare la realizzazione di nuovi stadi più efficienti e sicuri anche a sostegno della candidatura dell’Italia a manifestazioni sportive di rilievo internazionale, nonché promuovere lo sviluppo della pratica sportiva attraverso la realizzazione capillare di nuovi impianti e pur proponendo procedure giuste, come una programmazione triennale delle opere e il ricorso al diritto di superficie quando si tratta di aree di proprietà comunale.
In particolare i due Disegni di Legge prevedono:
- in primo luogo la possibilità di realizzare stadi e impianti sportivi da parte delle società sportive o di società di capitali da esse controllate anche all’interno di “complessi multifunzionali”, termine con il quale si intende oltre alla presenza di altri impianti sportivi collegati, anche di “una o più strutture, anche non contigue, destinate ad attività commerciali, ricettive, di svago, per il tempo libero, culturali e di servizio, nonché eventuali insediamenti residenziali o direzionali”;
- in secondo luogo che l’individuazione delle aree dove realizzare stadi e impianti possa avvenire, oltre che per iniziativa del Comune, anche per iniziativa del soggetto proponente, cioè le società sportive o le società di capitali ad esse collegate;
- in terzo luogo il ricorso ad Accordi di Programma, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali, per conseguire l’effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza delle opere, alla cui attuazione “si provvede anche mediante i programmi integrati d’intervento di cui alla legge 179/92”;
- infine il ricorso alla Dichiarazione d’Inizio Attività per la realizzazione delle opere, anche quando stadi e impianti sportivi sono compresi all’interno dei “complessi multifunzionali”.
L’INU rileva che l’eventuale introduzione di tali norme nell’ordinamento urbanistico renderebbe fattibili non solo la realizzazione di nuovi stadi in complessi di opere ed attività variamente collegabili alla loro fruizione, ma faciliterebbe anche operazioni speculative di modifica delle destinazioni urbanistiche dei suoli mascherate dalla previsione dello stadio, o comunque progetti localizzati in luoghi non provvisti delle infrastrutture indispensabili per garantire l’accessibilità ai complessi multifunzionali.
L’INU sostiene la necessità del concorso dei privati nella realizzazione degli interventi urbanistici, delle opere pubbliche e, in generale, della “città pubblica, purché ciò avvenga, però, nell’ambito di un progetto complessivo, di una pianificazione dove l’interesse pubblico rappresenti un riferimento costante e non eludibile. In questo caso, invece, sembrano prevalere interessi particolari e privatistici, che nel contesto di assenza di ogni regola e di ogni riferimento programmatico plausibile che emerge dai disegni di legge, potrebbero sconfinare in veri e propri episodici interventi speculativi, oltre che in interventi urbanistici incompatibili con ogni ragionevole criterio di corretto governo del territorio, estranei ad una necessaria dimensione di sostenibilità.
L’INU ritiene inoltre che si debba perseguire la realizzazione di attrezzature sportive multisettoriali in cui gli stadi di calcio possano svolgere un effetto volano nei confronti di altri impianti dedicati ad altre discipline, in particolare nelle città di media e più piccola dimensione, ottenendo così utili sinergie infrastrutturali.
Ancora una volta, invece secondo l'I.N.U., il legislatore preferisce rivolgersi a modelli di deregulation e straordinarietà che, quando utilizzati nel recente passato, non hanno certo dato esiti positivi, invece di garantire un ordinato, razionale e sostenibile processo di pianificazione e programmazione, completando innanzitutto il processo di riforma in atto con la nuova pianificazione regionale, approvando finalmente una legge sui “Principi fondamentali del governo del territorio” ai sensi del titolo della Costituzione, che garantirebbe l’indispensabile sistema di regole, di comportamenti e procedure, pur nell’ambito del necessario approccio di flessibilità.
Nel esprimere quindi il proprio forte dissenso sui progetti di legge in questione, l’INU dichiara la propria disponibilità a collaborare con le Istituzioni e le forze politiche, per migliorare radicalmente i testi in discussione, depurandoli dagli evidenti riferimenti a situazioni e interessi particolari, per risolvere i problemi realmente esistenti quali il finanziamento delle opere, senza però pregiudicare il superiore interesse pubblico.


· Programmazione della grande distribuzione: confronto tra esperienze (26/11/2009)  

La programmazione commerciale al centro del convegno organizzato a Milano dal Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (CNCC) il 26 novembre scorso...

La programmazione commerciale al centro del convegno organizzato a Milano il 26 novembre scorso dal Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (CNCC), l’associazione che raggruppa le più importanti insegne della grande distribuzione moderna in Italia. Attorno a questo importante argomento si sono confrontate le esperienze normative di Lombardia, Piemonte, Toscana e Sicilia, che da sole raccolgono quasi il 50% dell’offerta distributiva del Paese. È toccato a Renato Cavalli, membro del CCNC e responsabile di Prassicoop, delineare lo stato dell’arte della legislazione commerciale dal 1998 ad oggi, passando in rassegna le iniziative intraprese dalle Regioni. Nonostante il susseguirsi di riforme e liberalizzazioni, introdotte a livello nazionale, sul fronte delle esperienze locali fatica ancora a tramontare l’antico “vizio” di programmare lo sviluppo per limiti quantitativi. Questo il dato che emerge dal confronto tra le varie regolamentazioni, tra cui solo la Lombardia ha da tempo abbandonato ogni riferimento a contingenti numerici per abbracciare la logica dell’impatto zero. Il meccanismo è semplice: mancano predeterminazioni astratte sulle dinamiche domanda/offerta, e ogni iniziativa viene valutata in base agli effetti positivi e negativi prodotti. In caso di criticità dal punto di vista commerciale, territoriale ed ambientale, occorre individuare misure compensative in grado di ridurre a zero gli impatti sul sistema territoriale (sostenibilità). Di particolare rilevo l’esperienza lombarda dei Distretti urbani del commercio , chiaro esempio di valorizzazione del tessuto urbano attraverso la leva dalla riqualificazione degli insediamenti commerciali e della relativa rete infrastrutturale. In altre Regioni, come la Toscana, le limitazioni sono ancora forti, con tetti dimensionali relativi alla metratura massima degli esercizi. Per quanto attiene al Piemonte, non mancano le esigenze di ridisegnare una normativa troppo limitativa in senso urbanistico. In Sicilia, Regione a Statuto speciale, l’avvento della riforma del Titolo V° della Costituzione non ha provocato grandi scossoni, e a dieci anni dalla sua approvazione, la vecchia legge del 1999 sembra ancora resistere. Lombardia a parte, sul fronte delle liberalizzazioni e della semplificazione amministrativa un po’ tutte le Regioni sono in fermento, anche considerando che il conto alla rovescia per il recepimento della direttiva servizi (Bolkestein) è prossimo a scadere. Nonostante che il principio dell’eliminazione di limiti numerici allo sviluppo e della regolamentazione del mercato solo attraverso criteri qualitativi inerenti la sostenibilità territoriale e ambientale sia giunto a maturazione, anche grazie agli interventi dell'Autorità Antitrust e della Giurisprudenza amministrativa, gli echi del passato recente si fanno ancora sentire nell’approccio di molti protagonisti del settore pubblico, che in troppi casi mantengono il meccanismo del contingentamento delle superfici di vendita all’interno del sistema autorizzatorio, quando invece sappiamo che il tema delle uguali possibilità di insediamento sul territorio degli operatori commerciali dovrebbe farne parte, in quanto già risolto in senso positivo dai principi comunitari e dall’art. 41 della Costituzione. Studi e analisi del tessuto commerciale mantengono un senso solo se utilizzati nella direzione di assicurare il servizio minimo ai consumatori e non per limitare lo sviluppo in ordine ad una supposta saturazione del mercato. (Michele Deodati).

· Nuovi orari per gli impianti di distribuzione carburanti in Lombardia (21/10/2009)  

La disciplina degli orari degli impianti di distribuzione dei carburanti in Lombardia si rinnova a servizio dei consumatori.

La disciplina degli orari e dei turni di apertura degli impianti di distribuzione dei carburanti in Lombardia si rinnova a servizio dei consumatori. Con Deliberazione di Giunta Regionale del 21 ottobre 2009, n.10359, la Regione Lombardia interviene nel mercato distributivo dei carburanti introducendo misure di maggiore flessibilità negli orari di esercizio degli impianti, di semplificazione della procedura di comunicazione degli orari di servizio a carico dei gestori, di revisione dei turni di apertura, incrementando l'offerta di servizi automatizzati.
A tutto vantaggio dei consumatori è l'estensione degli orari minimi di apertura settimanale dalle 52 ore attuali a 62 ore, nonchè l'assicurazione che almeno un ottavo degli impianti in modalità self service durante le giornate festive sarà aperto. Agevolata è anche la possibilità per gli utenti di rifornirsi di gpl e metano senza limite di orario, in linea con quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza. Il provvedimento avrà applicazione dal 1° gennaio 2010. In Monitor/Normativa regionale il testo completo della deliberazione.(Michele Deodati)

· Anticoncorrenziale la legge calabra sulle farmacie (22/10/2009)  

Le disposizioni sui turni ed orari delle farmacie previste dalla l.r. n. 2 del 23 marzo 1984 della Calabria sarebbero tacciabili di anticoncorrenzialità e vanno modificate.

Le disposizioni sui turni ed orari delle farmacie previste dalla l.r. n. 2 del 23 marzo 1984 della Calabria sarebbero tacciabili di anticoncorrenzialità e vanno modificate. E' quanto sostenuto dall'Autorità Antitrust nella segnalazione AS637 del 22/10/2009, in base alla quale i vincoli che impediscono ai farmacisti di prestare i propri servizi oltre gli orari e i turni minimi appaiono restringere ingiustificatamente la concorrenza tra farmacie e - a partire dalla legge n. 248/06 che ha liberalizzato la vendita dei farmaci senza obbligo di prescrizione - la concorrenza tra canali distributivi. La preclusione ai farmacisti della facoltà di prestare il servizio al di là degli orari (e turni) minimi prefissati costituisce un ostacolo all’adozione di strategie differenziate a seconda delle caratteristiche della domanda nell’ambito territoriale di ubicazione delle singole farmacie e, quindi, all’ampliamento dell’offerta a beneficio dei consumatori. L’Autorità rileva inoltre come sia ugualmente ingiustificata - e anche discriminatoria - la norma che prevede un limite massimo di orario di apertura settimanale per le farmacie rurali (per le quali il limite è pari a 35 ore settimanali) inferiore a quello stabilito per le farmacie urbane (per le quali il limite è pari a 40 ore settimanali). Un ulteriore elemento di problematicità si riscontra, infine, nella previsione che riconosce un potere consultivo agli organismi rappresentativi dei farmacisti nella definizione delle deroghe ai limiti massimi di apertura al pubblico delle farmacie. In Monitor/provvedimenti dell'Autorità Antitrust il testo della Segnalazione. (Michele Deodati)

· Adeguamento della normativa carburanti in Abruzzo (16/10/2009)  

Con la l.r. 16 ottobre 2009 n. 20 l'Abruzzo procede all'adeguamento della propria normativa carburanti alla legge 133 2008.

Con la l.r. 16 ottobre 2009 n. 20, l'Abruzzo procede all'adeguamento della propria normativa carburanti alla legge 133/2008, che ha imposto l'abolizione dalla programmazione regionale dei limiti di distanza tra gli esercizi di distribuzione carburanti. Ma non è solo la questione dei limiti quantitativi ad ispirare il legislatore abruzzese: al fianco di altre Regioni come Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, solo per citare le più importanti, l'Abruzzo prevede una serie di criteri di tipo qualitativo per l'attivazione di nuovi impianti. Innanzitutto i nuovi impianti devono essere dotati di almeno 3 dei seguenti prodotti: benzine, gasolio,metano GPL, idrogeno o relative miscele; occorrono inoltre pensiline di copertura delle aree di rifornimento; servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili; almeno un posto auto per i disabili; locale di ricovero per il gestore fino ad un massimo di 30 mq; impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) di potenza minima 8 kw; presenza di aree di sosta per autoveicoli. Non possono mancare anche sistemi di pre e post pagamento per benzine e gasolio. Piuttosto singolare che per il funzionamento degli impianti dotati di apparecchiature self-service pre pagamento, funzionanti senza la presenza del gestore, debba essere comunque garantita adeguata sorveglianza da parte del titolare dell'autorizzazione. Via libera da parte della Regione anche alle attività cosiddette "non oil", che possono essere costituite da esercizi commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande di superficie netta non inferiore a 30 mq e non superiore ai limiti previsti dalla normativa generale sul commercio di vicinato. E' appena il caso di ricordare che l'Autorità Antitrust ha stigmatizzato le previsioni delle normative regionali contenti requisiti troppo limitativi od onerosi, in grado di creare una disparità di trattamento tra gli operatori già presenti sul mercato e coloro che invece aspirano ad entrarvi. (Michele Deodati)

· Normativa statale/ Recepimento Direttiva Bolkestein (06/11/2009)  

Si sono chiusi i lavori del Tavolo tecnico di confronto sul recepimento della Direttiva servizi. Entro il 28 dicembre dovrà essere approvato lo schema di decreto legislativo

Si sono chiusi i lavori del Tavolo tecnico di confronto sul recepimento della Direttiva servizi. Entro il 28 dicembre dovrà essere approvato lo schema di decreto legislativo sul quale Amministrazioni ed Associazioni facenti parte del Tavolo hanno espresso le proprie osservazioni. La Direttiva 2006/123/CE, come è noto, stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi. Lo schema di decreto, predisposto in attuazione dell’art. 41 della legge Comunitaria 2008 (legge n. 88/09), stabilisce, all’art. 9, che, ferme restando le disposizioni di applicazione generale in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, nonché quelle a tutela della sanità pubblica, della sicurezza dei lavoratori e dell’incolumità delle persone, l’accesso alle attività di servizio ed il loro esercizio non sono soggetti a regimi autorizzatori, a meno che non siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Sono motivi imperativi di interesse generale ragioni di pubblico interesse quali, tra le altre, l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale. Fatta salva l’esistenza di detti motivi imperativi, le attività di servizio non potranno essere sottoposte al rispetto di requisiti riguardanti limiti di tipo quantitativo o territoriale sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori, tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare, limiti relativi alla superficie massima di stabilimenti commerciali, limitazioni circa gli orari ed i giorni di svolgimento dell’attività. Relativamente alle materie di competenza regionale, quali il commercio, l’art. 41 della legge n. 88 demanda allo Stato, in caso di inadempienza normativa delle regioni, la potestà di adottare norme per l’adeguamento, il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti autorizzatori concernenti l’esercizio della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi; qualora, poi, l’inadempienza sia di tipo amministrativo (dovuta dunque a norme non di rango primario) lo Stato potrà esercitare il potere sostitutivo. Nella fase attuale, il Dipartimento delle politiche comunitarie ha effettuato, in collaborazione con i Ministeri interessati e le Regioni, il monitoraggio dei procedimenti assoggettati al rilascio di autorizzazione, al fine di valutare se mantenere il titolo autorizzatorio o sostituirlo con una mera Dichiarazione di Inizio Attività (DIA). Altre importanti conseguenze potranno riguardare la semplificazione dei procedimenti amministrativi per l’accesso ad attività di servizi quali quelli legati all’iscrizione a registri od ordini professionali, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale: ciò potrebbe comportare interventi sui presupposti per l’accesso ad attività quali quelle degli agenti e rappresentanti di commercio, mediatori immobiliari, guide turistiche. Lo schema di decreto, eventualmente “rivisto” alla luce delle osservazioni espresse nell’ambito del Tavolo tecnico, passerà al vaglio delle commissioni parlamentari per essere definitivamente approvato entro la prevista data del 28 dicembre. Tutta la documentazione può essere scaricata dal sito:
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/16875/tavolo-tecnico-di-confronto

· Normativa regionale/ Il CdS su programmazione grandi strutture (16/10/2009)  

Il Consiglio di Stato, con un’importante ed inedita Ordinanza, “intima” ai Comuni di disapplicare la legislazione regionale contrastante con i principi di cui al DL n. 223/06 “sulle liberalizzazioni”...

Il Consiglio di Stato, con un’importante ed inedita Ordinanza, “intima” ai Comuni di disapplicare la legislazione regionale contrastante con i principi di cui al DL n. 223/06 “sulle liberalizzazioni”. Come si ricorderà, già con la sentenza n. 2808/09 i giudici amministrativi del secondo grado avevano affermato che il sistema di programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande basato sulla determinazione di parametri numerici si pone in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge n. 223/06. Detto pronunciamento si estende ora alle strutture della distribuzione commerciale. I fatti: una società campana ricorre al TAR per l’annullamento della decisione del Comune di Pontecagnano Faiano, che aveva rigettato l’istanza relativa a rilascio di autorizzazione all’ampliamento di una grande struttura di vendita. Il TAR, con Ordinanza, respinge la domanda, rilevato che risulta superato il limite di superficie di vendita previsto dalla normativa regionale. Sul successivo ricorso in appello, il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 3804/09, sospende il provvedimento di diniego impugnato in primo grado, ai fini di un motivato riesame da parte dell’Amministrazione appellata alla luce del seguente principio: l’art. 3 del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/06, impedisce alle Amministrazioni di adottare misure che incidono, direttamente o indirettamente, sull’equilibrio tra domanda e offerta, sul presupposto che il conseguimento degli equilibri di mercato non può essere predeterminato normativamente o amministrativamente, occorrendo, invece, al fine di promuovere la concorrenza, eliminare i limiti e i vincoli che possano incidere negativamente sull’assetto concorrenziale nel mercato della distribuzione commerciale, con conseguente obbligo di disapplicazione della regolamentazione regionale o locale contrastante con i principi dettati dal legislatore statale, emanati in attuazione del principio della libera concorrenza di stampo comunitario. L’Ordinanza rischia di “far saltare” le legislazioni regionali che pongano a base della programmazione delle grandi strutture di vendita criteri quali i parametri numerici o i contingenti di superficie. Ciò mentre si attende il recepimento della “Direttiva Servizi” (Dir. 2006/123/CE), la quale consente agli Stati membri (art. 9) di subordinare l’accesso ad un’attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte, fra le altre, le seguenti condizioni: il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore; la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. Fra i motivi imperativi di interesse generale l’ordine pubblico, la sicurezza, l’incolumità, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale, ma non l’equilibrio tra le varie forme di distribuzione o tra domanda e offerta. Come è noto, la legge Comunitaria 2008 (legge n. 88/09), all’art. 41, ha dettato i criteri per l’approvazione, entro il 28 dicembre 2009, dei decreti legislativi per il recepimento della Direttiva. Sono in corso i lavori del relativo Tavolo tecnico, che vede la partecipazione dei Ministeri interessati e delle rappresentanze delle Organizzazioni ed Associazioni sindacali e di categoria.

· Modifiche alla legislazione commerciale della Lombardia (29/06/2009)  

Con la legge n. 9 del 29 giugno 2009, la Regione Lombardia apporta alcune modifiche alla vigente normativa in materia di commercio...

Con la legge n. 9 del 29 giugno 2009, la Regione Lombardia apporta alcune modifiche alla vigente normativa in materia di commercio. Secondo la nuova disciplina, è possibile introdurre da parte dei Comuni disposizioni limitative nei confronti delle attività commerciali a tutela dell'identità dei centri storici. Anche la normativa sulle vendite straordinarie viene arricchita, con la previsione di sanzioni. Vengono modificate anche alcune norme sull'apertura domenicale, prevedendo 5 e non 3 domeniche in cui è possibile derogare all'obbligo di chiusura. Vengono definiti i "distretti del commercio" e i Comuni possono individuare ambiti territoriali a forte vocazione commerciale. Per la mancata attivazione di grandi strutture è prevista una stretta, che comporta la revoca del titolo dopo due anni di inerzia dall'autorizzazione. Per garantire maggiore trasparenza nei confronti dei controinteressati, è prevista la pubblicazione sul B.U.R.L. delle autorizzazioni rilasciate per grandi strutture di vendita. A subire variazioni è anche la cadenza triennale dei provvedimenti di programmazione commerciale, che non contemplando più limiti quantitativi o contingenti ma solo criteri qualitativi, perdono il riferimento ad una precisa connotazione temporale. In Monitor/Normativa regionale/Lombardia il testo del provvedimento. (Michele Deodati)

· La Regione Puglia vara il Regolamento per medie e grandi strutture (04/05/2009)  

Dopo la riforma della disciplina commerciale messa in atto con la l.r. 5/2008, la Regione Puglia ha dato il via alla sua attuazione con un nuovo Regolamento...

Dopo la riforma della disciplina commerciale messa in atto con la l.r. 5/2008, la Regione Puglia ha dato il via alla sua attuazione con un nuovo Regolamento, il primo di una lunga serie, dedicato all'insediamento di medie e grandi strutture di vendita negli strumenti di urbanistica commerciale dei comuni. Si tratta di una completa riscrittura del vecchio regolamento n. 1/2004, anche se le modifiche si limitano all'adeguamento rispetto alle novità introdotte dalla riforma del 2008. Interessante la previsione relativa ai centri commerciali di interesse locale, che possono essere oggetto di programmazione comunale solo per i Comuni con più di 25.000 abitanti. Rispetto al passato, cambia anche la previsione relativa ai parcheggi delle medie strutture, che salvo il comune preveda diversa disciplina, possono essere anche a 300 m. di distanza dal punto vendita. In Monitor/normativa regionale il testo del provvedimento. (Michele Deodati)

· Consiglio di Stato: no definitivo per la programmazione quantitativa (0705/2009)  

Il Consiglio di Stato mette la parola fine alla programmazione quantitativa

Il Consiglio di Stato mette la parola fine alla programmazione quantitativa. Con la sentenza n. 2808 del 5 maggio scorso, il Consiglio di Stato ha chiuso l'intricata vicenda che aveva visto protagonista la regolmentazione delle autorizzazioni per pubblici esercizi del Comune di Milano, che, com'è tradizione da parte di molti Comuni, prevedendo un limite numerico all'accesso sul mercato di nuovi esercenti in una data zona, ostacolava il corretto sviluppo delle dinamiche concorrenziali. Secondo la Sezione V^, limitare a priori il numero di autorizzazioni rilasciabili è astrattamente possibile, ma non ci si può basare su condizionamenti ispirati al solo fine di impedire l'accesso al mercato di taluni imprenditori rispetto a coloro che sono già presenti sul mercato. Il meccanismo della programmazione così come concepito dal Comune di Milano, rientra proprio nel precetto sanzionato dall'art. 3 comma 1, lett. d) della legge 248/06 (c.d. legge Bersani), che ha messo fuori gioco i metodi quantitativi di programmazione dell'offerta. La vicenda traeva origine da un ricorso presentato da un operatore che si era visto negare dall'Amministrazione ambrosiana l'autorizzazione all'apertura di un pubblico esercizio. il TAR aveva accolto il ricorso facendo espresso rinvio alle argomentazioni contenute nella Segnalazione dell'AGCM del 07 giugno 2007, la quale sanzionava duramente simili approcci alla regolamentazione dei mercati. Dopo l'appello del Comune e della FIPE, il Cds accoglieva l'istanza in sede cautelare, al fine di non privare l'Amministrazione dell'unico strumento di riferimento per indirizzare lo sviluppo, rinviando lo sudio approfondito del caso al merito. In tale ultima sede il verdetto finale atteso da molti: la definitiva messa al bando della pianificazione solo quantitativa e finalizzata alla tutela degli assetti esistenti. Come prima fece lo stesso TAR, il CdS si è ispirato alla Segnalazione dell'AGCM del 7/06/07, e ha applicato la legge 248/06 e l'art. 41 Cost. (Michele Deodati)

· Normativa Regionale/ Programmazione pubblici esercizi (11/05/2009)  

E’ ormai un dato di fatto la liberalizzazione dei pubblici esercizi, dopo la sentenza del Consiglio di Stato in merito al ricorso proposto dal Comune di Milano contro la precedente decisione del TAR

E’ ormai un dato di fatto la liberalizzazione dei pubblici esercizi, dopo la sentenza del Consiglio di Stato in merito al ricorso proposto dal Comune di Milano contro la precedente decisione del TAR. Con la sentenza del 10 febbraio 2009, n. 2808, depositata il 5 maggio scorso, i giudici dell’appello hanno infatti confermato l’orientamento del TAR Lombardia (sentenza n. 6259/07), che aveva accolto il ricorso di un’azienda milanese contro il diniego dell’autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovuto all'Ordinanza sindacale del 2005 con cui il Comune di Milano aveva proceduto a fissare i parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni. Il Consiglio di Stato ha dunque confermato che il sistema di programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande basato sulla determinazione di parametri numerici si pone in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge n. 223/06 (decreto Bersani), convertito nella legge n. 248/06, che, in attuazione del principio di libera concorrenza, impediscono alle Amministrazioni di adottare misure regolatorie che incidano, direttamente o indirettamente, sull'equilibrio tra domanda e offerta. Sulla scorta della giurisprudenza costituzionale relativa alla trasversalità di alcune materie, i giudici del secondo grado hanno ribadito che le disposizioni dettate dal decreto Bersani riguardanti la tutela della concorrenza prevalgono sulle disposizioni regionali in materia di commercio, che devono ritenersi ormai prive di efficacia, quanto meno a partire dal 1° gennaio 2007, termine per l'adeguamento da parte delle Regioni e degli Enti locali delle prescrizioni non più compatibili con il DL n. 223/06. Ad avviso del Consiglio di Stato, limitazioni all'apertura di nuovi esercizi commerciali sono astrattamente possibili, “purché non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull'apprezzamento autoritativo dell'adeguatezza alla presunta entità della domanda”. A questo punto, nelle Regioni che non abbiano già provveduto alla revisione della disciplina di settore conformemente all’interpretazione giurisprudenziale, si ravvisa l’esigenza di un veloce adeguamento; in caso contrario, i Comuni rimarrebbero privi di regole. Le uniche norme limitative che il Comune può applicare, in mancanza di una legge (la sola fonte che può porre limiti all’iniziativa economica) sono quelle urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie.

· Regione Toscana: via libera al Regolamento sul commercio (07/04/2009)  

Via libera da parte della Regione Toscana al nuovo regolamento attuativo del “Codice del Commercio"

Via libera da parte della Regione Toscana al nuovo regolamento attuativo del “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”.
Il provvedimento costituisce l’ultimo tassello per portare alla piena applicabilità dell’intero corpus normativo regionale dedicato un po’ a tutti i settori distributivi: commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione, carburanti, ecc. Un ruolo da protagoniste nella disciplina programmatoria lo rivestono le grandi strututre di vendita, a cui è dedicata la parte più corposa del documento.
Il Regolamento prevede un limite dimensionale massimo per le grandi strutture di vendita in 15.000 mq. La possibilità di estendere le dimensioni fino a 20.000 mq è limitata al 31/12/2009 e circoscritta ad alcuni casi ben definiti: nel caso si tratti di ampliamento delle strutture già autorizzate e classificate come poli di attrazione di interesse interregionale e quando la superficie da realizzare, almeno per il 50%, deriva dal trasferimento di sede di altre grandi strutture già autorizzate e insediate nello stesso bacino omogeneo di utenza.
Sono, invece, previste procedure semplificate in caso di riqualificazione (ampliamenti per accorpamento di esercizi più piccoli e trasferimenti) di esercizi già esistenti, anche attraverso una riserva di superficie per gli ampliamenti entro il 30% delle dimensioni originarie.
Il Regolamento fissa specifici requisiti qualitativi obbligatori per le grandi strutture, tanto più complessi quanto più è grande la struttura da realizzare. In Monitor/normativa regionale il testo del provvedimento. (Michele Deodati)

· Regione Piemonte: stop alla desertificazione commerciale (30/03/2009)  

Con Delibera del 30/03/09, la Giunta regionale del Piemonte ha previsto misure di intervento per commercio urbano,in particolare per le aree a rischio di desertificazione commerciale...

Con Delibera del 30/03/09, su proposta dall’assessore al Commercio, Luigi Sergio Ricca, la Giunta regionale del Piemonte ha destinato alle misure di intervento per la valorizzazione del commercio urbano, per il sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e per la valorizzazione del commercio nelle città con oltre 100.000 abitanti, la cifra ragguardevole di 6,5 milioni di euro, a cui vanno aggiunti altri 10 milioni il prossimo anno. La vera novità del provvedimento sta nella valorizzazione delle aree metropolitane, che per la prima volta fanno il loro ingresso sul fronte delle politiche attive di sostegno e che tanto si caratterizzano per le loro perculiarità rispetto al resto della realtà piemontese.

· Regione Emilia Romagna: norme in materia di distribuzione carburanti (11/03/2009)  

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato un Comunicato su “Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell’11/03/09 un Comunicato del responsabile del Servizio programmazione della distribuzione commerciale su “Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.
La nuova normativa oltre alle misure per un’ulteriore semplificazione delle regole per realizzare nuovi impianti, prevede che tutti i distributori di nuova costruzione debbano essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché (esclusi quelli realizzati nelle zone appenniniche), di metano o GPL.
I serbatoi per benzina e gasolio devono possedere una capacità complessiva pari ad almeno 60 metri cubi ed essere idonei al rifornimento di almeno quattro tipologie di prodotti. Tranne che nella zona appenninica, se l'impianto eroga GPL, deve essere previsto uno o più serbatoi per GPL di capacità complessiva pari ad almeno 30 metri cubi.
Chiaro è l’obiettivo della Regione: ridurre il numero di rifornimenti e il relativo traffico di autocisterne. Altro requisito per tutte le nuove piattaforme di distribuzione è la dotazione di un impianto fotovoltaico, o di altre fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, oppure collegati a centrali alimentate da fonti rinnovabili poste nel territorio del comune dove ha sede l'impianto: il tutto per favorire il risparmio energetico. Altre novità riguardano misure per rendere più efficiente la rete e ridurre i tempi di attesa dei consumatori: i nuovi impianti devono essere dotati di almeno due colonnine multidispenser a doppia erogazione per benzina e gasolio. Nelle zone diverse da quella appenninica, devono essere previsti almeno due erogatori di metano o di GPL. Vale il principio per cui le nuove piattaforme devono essere collocate in modo da lasciare la sede stradale libera dai rifornimenti.
Toccherà ai Comuni determinare gli indici urbanistico-edilizi per la modifica o la realizzazione di impianti stradali di distribuzione carburanti. Sul versante autorizzatorio vengono stabilite misure di semplificazione, con l’introduzione dell'esercizio provvisorio della struttura in attesa del collaudo sia per i nuovi impianti che in caso di aggiunta di prodotto. Il collaudo è invece eliminato in caso di ristrutturazioni parziali. Via libera anche alle autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande in deroga rispetto ai contingenti comunali, per le piattaforme dotate di self-service post-pagamento. Interessante è anche la previsione di una garanzia per i consumatori, che potranno contare sull’apertura di tutti gli impianti nelle fasce orarie 9-12 e 15-18 dal lunedì al sabato non festivi, sull’obbligo di servizi igienico-sanitari per gli utenti anche disabili e del relativo parcheggio, sull’introduzione di sistemi di videosorveglianza. In Monitor/normativa regionale il testo del provvedimento. (Michele Deodati)

· Regione Veneto: circolare sull'attività di somministrazione. (07/04/2009)  

La Regione Veneto ha emanato la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 7/04/09 con cui fornisce alcune linee interpretative per quanto riguarda la definizione di “conduzione effettiva”

La Regione Veneto ha emanato la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 7/04/09 con cui fornisce alcune linee interpretative per quanto riguarda la definizione di “conduzione effettiva” dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” introdotta dalla legge regionale n. 29/2007, con la distinzione tra gli esercizi aperti al pubblico e quelli non aperti al pubblico, e sulle modalità di presentazione della dichiarazione di inizio attività (d.i.a.) nei casi di somministrazione di alimenti e bevande in locali non aperti al pubblico.
La Circolare si occupa inoltre del procedimento per la designazione di un delegato per la somministrazione, nel caso in cui il titolare non abbia i requisiti necessari, chirendo la disciplina per i casi di inottemperanza. Il 10 aprile è scaduto il termine che la legge regionale n. 29/2007 ha assegnato a società, associazioni, organismi collettivi e circoli privati che si avvalgono della figura del delegato. Scaduto tale termine, è prevista una sanzione pecuniaria e la chiusura dell’esercizio per quelle società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati il cui legale rappresentante non è in possesso dei requisiti professionali richiesti e che non abbiano provveduto a nominare un procuratore in possesso degli stessi. In Monitor/normativa regionale il testo della Circolare. (Michele Deodati)

· Antitrust/ Liberalizzazione carburanti e Regioni (12/03/2009)  

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato invita le Regioni a recepire le istanze della liberalizzazione del settore carburanti, evitando di porre ostacoli all’apertura di nuovi impianti.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato invita le Regioni a recepire le istanze della liberalizzazione del settore carburanti, evitando di porre ostacoli all’apertura di nuovi impianti. L’Antitrust, con atto del 3 marzo scorso, ha segnalato ai Presidenti della Camera e del Senato l’atteggiamento di alcune Regioni, ritenuto lesivo della concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti. In particolare, con riferimento alle previsioni di cui al decreto legge n. 112/08, convertito nella legge n. 133/08 (c.d. “manovra d’agosto”), laddove, all’art. 83-bis, commi da 17 a 22, prevede che il rilascio di un’autorizzazione per l’apertura di un nuovo impianto non può essere subordinata al rispetto di contingenti numerici e distanze minime, le Regioni avrebbero posto obblighi ulteriori, idonei ad accrescere significativamente i costi dei nuovi entranti, nonché a ridurre il numero dei soggetti potenzialmente disposti a svolgere l’attività di distribuzione dei carburanti, accrescendo le dimensioni minime richieste per i nuovi impianti e riducendo il numero dei siti idonei ad ospitare nuovi punti vendita. Ciò sarebbe avvenuto attraverso la previsione, da parte di tali Regioni (fra queste Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Emilia Romagna), dell’obbligo di dotare i nuovi impianti di un distributore di GPL o gas metano, sebbene il comma 21 del richiamato art. 83-bis preveda l’inserimento nella legislazione regionale di norme che si limitino a promuovere la diffusione dei carburanti ecocompatibili. Ad avviso dell’Antitrust, i pur condivisibili obiettivi di tutela ambientale “debbono essere perseguiti, se del caso, impiegando strumenti non discriminatori quali, ad esempio, la concessione di incentivi e comunque utilizzando modalità che non creino ingiustificate condizioni di favore per chi è già attivo nel settore. Al contrario, le norme regionali citate, che impongono degli obblighi asimmetrici in capo ai nuovi entranti, finiscono per reintrodurre quelle barriere all’accesso alla distribuzione dei carburanti che la legge nazionale aveva finalmente rimosso”. In Monitor, Area giuridica, Autorità Antitrust, il testo del provvedimento.


· Normativa statale/ Conversione “Decreto milleproroghe” (13/02/2009)  

Il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto milleproroghe: sorpresa per le norme inserite in materia di noleggio con conducente e locazione di immobili

Il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto milleproroghe: sorpresa per le norme inserite in materia di noleggio con conducente e locazione di immobili. Nel maxiemendamento al ddl 1305-A, approvato a seguito dell’apposizione della fiducia da parte del Governo, a sorpresa, è comparsa una norma che “complica la vita” agli esercenti il servizio di noleggio con conducente (legge 15 gennaio 1992, n. 21). In particolare, l’art. 5-bis, introdotto ex novo, consente ai Comuni di prevedere un’apposita regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o specificamente all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni; ciò mediante una preventiva comunicazione effettuata dagli operatori interessati contenente l’autocertificazione dell’osservanza della legge e della presenza dei requisiti di operatività, nonchè i dati relativi al singolo servizio e/o il pagamento di un importo di accesso. Inoltre, per poter conseguire l’autorizzazione al servizio e mantenerla viene obbligatoriamente richiesta la disponibilità di una rimessa e di una sede in base a valido titolo giuridico. La sede e la rimessa devono essere situati nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Nei Comuni in cui sia esercitato il servizio di taxi, alle imprese di noleggio con conducente è consentito esclusivamente sostare, a disposizione dell’utenza, all’interno della rimessa, né è permesso sostare in stazionamento su suolo pubblico. L’inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire alla rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, e ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni. Infine, è istituito l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio”, nel quale, in riferimento ad ogni prestazione, dovranno indicarsi: targa del veicolo, nome del conducente, data, luogo e Km di partenza e arrivo, orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio, dati del committente. La documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane. La norma prevede poi un nuovo regime sanzionatorio, in base al quale, in caso di violazione degli obblighi, potrà essere disposta la sospensione dal ruolo fino a tre mesi e perfino la cancellazione, in caso di constatazione della quarta violazione. Con riferimento alla locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo, le nuove disposizioni consentono la pattuizione relativa all’aggiornamento del canone in misura superiore al 75% delle variazioni, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per i contratti di locazione aventi durata superiore ai sei anni (per locali adibiti ad attività commerciali, artigianali o di lavoro autonomo) o ai nove anni (per gli alberghi). Differito, infine, al 1° gennaio 2010 il termine a partire dal quale, ai sensi dell’art. 1, comma 289, della legge Finanziaria per il 2008, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento (per i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati la produzione energetica minima è invece di 5 kW). Il provvedimento passa ora all'esame della Camera dei Deputati.

· Regione Lazio: nuovo regolamento sui pubblici esercizi (19/01/2009)  

Sì ai parametri numerici per Roma Capitale. E' quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 1 del 19 Gennaio 2009, in attuazione e integrazione della legge 21 del 2006 sulla somministrazione di alimenti e bevande nel Lazio.

Sì ai parametri numerici per Roma Capitale. E' quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 1 del 19 Gennaio 2009, in attuazione e integrazione della legge 21 del 2006 sulla somministrazione di alimenti e bevande nel Lazio. La possibilità di introdurre una pianificazione quantitativa basata su parametri numerici e indici di servizio non è consentita solo per salvaguardare i beni storici e il contesto architettonico della Capitale. Il Regolamento parla esplicitamente di "progressiva saturazione dell'offerta" in danno alla qualità del servizio reso ai consumatori.
L'iniziativa della Regione si pone in controtendenza rispetto agli indirizzi della riforma Bersani, che con la legge 248/06 (art. 3, comma 1, lett. d)), aveva sancito il tramonto della programmazione quantitativa basata su meccanismi atti a determinare quote di mercato predefinite. L'accostamento tra i divieti delle liberalizzazioni e i parametri numerici, condiviso da dottrina e giurisprudenza pressochè unanimi, rende quindi non più praticabili tutte quelle limitazioni allo sviluppo del mercato che non trovano giustificazione nella necessità di tutelare interessi generali quali ad esempio ambiente, patrimonio storico e artistico, sicurezza, ma sono invece poste a difesa di rendite di posizione appannaggio dell'offerta già presente sul mercato.
Per la verità, la l.r. 21/06 non parla esplicitamente della possibilità di introdurre limitazioni alla concorrenza tra operatori, ma gli indirizzi di cui alla DGR n. 563/07 consentono questa possibilità "nel caso di zone del territorio in cui l’analisi effettuata evidenzi la tendenza ad una graduale e costante saturazione dell’offerta tale da condizionare il corretto svolgimento della libera competizione tra gli operatori e determinare il peggioramento dei livelli di servizio al consumatore". Tale possibilità è stata poi ristretta dal R.R. 1/09 solo alla città di Roma, in virtù del principio di differenzazione espresso dall'art. 118 Costituzione.
Il Regolamento contiene inoltre una serie di norme procedurali attinenti all'occupazione di suolo pubblico, alla determinazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi, alle modalità e ai contenuti per la presentazione delle domande di apertura, trasferimento, ampliamento e subingresso. (Vedi testo in Monitor - Area giuridica - Normativa regionale - Lazio)
(Michele Deodati)

· Normativa statale/ SIAE e fotocopie (22/01/2009)  

Pagheranno alla SIAE 150 euro a biennio le tabaccherie e gli altri esercizi che effettuino solo occasionalmente, con un unico apparecchio, fotocopie di opere soggette al diritto d’autore.

Pagheranno alla SIAE 150 euro a biennio le tabaccherie e gli altri esercizi che effettuino solo occasionalmente, con un unico apparecchio, fotocopie di opere soggette al diritto d’autore. Il 13 gennaio, infatti, è stato stipulato il nuovo accordo ex art. 181-ter della legge n. 633/41, tra SIAE, Associazioni degli editori, degli scrittori e degli artisti e Associazioni rappresentative delle copisterie e dei punti di riproduzione che, a titolo professionale od occasionalmente, effettuino copie di opere soggette al diritto d’autore. Come è noto, l’art. 68 della legge n. 633 consente la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità; i responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per la copia, devono corrispondere, per conto degli utenti, un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe. Fino al 31 dicembre 2008, il precedente accordo prevedeva, per gli esercizi che effettuassero fotocopie soggette al diritto d’autore con una sola macchina, l’acquisto di “pacchetti” di contromarche del costo di euro 100.00 per l’anno 2006 e 150,00 per il 2007 e 2008, da applicare in relazione al numero effettivo di copie effettuate e in ragione di 7 centesimi di euro per pagina. Il meccanismo ora individuato, fino ad eventuale modifica delle modalità di pagamento, è quello del pagamento forfetario “a macchina”. Per gli esercizi che non svolgano attività di copia in via prevalente e che siano in possesso di un solo macchinario, occasionalmente dedicato alla riproduzione di opere protette (tabaccai, cartolibrerie, ecc.) la misura del compenso è determinata a biennio e verrà corrisposta in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio, nella cifra di 150 euro. I punti copia “professionali” verseranno alla SIAE 200 euro all’anno per una macchina, 650 per due, 1.300 per tre, 2.200 per quattro, 2.600 per cinque e più macchine. Gli esercenti interessati dovranno sottoscrivere una presa d’atto presso le sedi SIAE locali.

· Normativa statale / DL “anticrisi” – Conversione in legge (21/01/2009)  

Inserite, nel disegno di legge di conversione del decreto legge “anticrisi”, alcune nuove misure concernenti il sistema produttivo.

Inserite, nel disegno di legge di conversione del decreto legge “anticrisi”, alcune nuove misure concernenti il sistema produttivo. In particolare, l’art. 19-ter del ddl 1315 (già approvato dalla Camera e in discussione nei prossimi giorni al Senato), dedicato agli indennizzi per le aziende commerciali in crisi, consente ai commercianti al dettaglio in sede fissa o su aree pubbliche, eventualmente con attività di somministrazione abbinata, in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 207/96 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, di beneficiare di un indennizzo pari all’importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione INPS dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia. Il beneficio spetta a chi, nel periodo stabilito, sia in possesso dei seguenti requisiti: età superiore a 62 anni, se uomini, ovvero a 57, se donne; iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS. L’erogazione dell’indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni: cessazione definitiva dell’attività commerciale; riconsegna dell’autorizzazione; cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal registro delle imprese presso la camera di commercio; le domande potranno essere presentate dai soggetti aventi diritto entro il 31 gennaio 2012. L’art. 16 del ddl, contenente norme sulla riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, laddove già prevedeva che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese, consente l’indicazione in alternativa di un analogo indirizzo di posta elettronica, basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. In ogni caso, come è noto, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del DL n. 185 tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data, saranno tenute a comunicare al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. Il comma 12-bis del medesimo art. 16 inserisce poi nel codice civile un art. 2215-bis, sulla documentazione informatica, stabilendo che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. L’art. 16-bis, recante misure di semplificazione, dispone che le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. L’art. 19-bis, infine, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile, al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali. Il testo del ddl 1315, coordinato con il DL n. 185, è consultabile in Monitor, area giuridica, normativa statale generale.

· Normativa statale/ Diritto annuale camere di commercio (20/01/2009)  

Confermato, in attesa di eventuali modifiche da apportare con decreto del Ministero dello sviluppo economico, il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte alle camere di commercio.

Confermato, in attesa di eventuali modifiche da apportare con decreto del Ministero dello sviluppo economico, il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte alle camere di commercio. Il Ministero, con circolare n. 3621, del 19 gennaio, nelle more del perfezionamento del provvedimento relativo all’anno 2009, ha determinato provvisoriamente il diritto, confermando quello determinato per il 2008. In particolare, le imprese di nuova iscrizione sono tenute a corrispondere, se iscritte nella sezione speciale, 88 euro se imprese individuali, 144 se imprese con ragione di società semplice non agricola; le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria sono tenute a versare invece l’importo relativo alla prima fascia di fatturato, pari a € 200,00. Le nuove unità locali appartenenti a imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese sono tenute al pagamento di un importo pari al 20% dell’importo predetto, corrispondente ad € 40,00. Nel caso in cui l’emanando decreto stabilisca importi diversi da quelli versati, le imprese provvederanno a compensare o a conguagliare l’importo pagato al momento dell’iscrizione entro il termine previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, tramite modello F24.